Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Caro
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda come la formulazione di motivi vaghi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche per il proponente. Questo caso specifico riguarda un’impugnazione basata sulla contestazione della dosimetria della pena, ritenuta però troppo generica per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la cosiddetta ‘dosimetria della pena’, ovvero la valutazione fatta dal giudice di merito per quantificare la sanzione da applicare. L’imputato riteneva che la pena inflitta fosse eccessiva o ingiusta, chiedendo di fatto alla Corte di Cassazione una nuova valutazione.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza con cui ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una duplice valutazione: il motivo è stato considerato non solo ‘generico’, ma anche ‘non consentito dalla legge’. Questa pronuncia conferma un principio consolidato secondo cui la Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge, non l’adeguatezza della pena, salvo vizi logici o giuridici palesi.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione evidenziando che il motivo di ricorso non specificava in modo puntuale e critico le ragioni per cui la determinazione della pena da parte della Corte d’Appello sarebbe stata errata o illogica. Limitarsi a contestare genericamente l’entità della sanzione, senza argomentare su specifiche violazioni di legge o su vizi manifesti nel ragionamento del giudice precedente, non è sufficiente per attivare il sindacato di legittimità.
Il motivo è stato inoltre ritenuto ‘non consentito dalla legge’ perché la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se tale potere è stato esercitato in modo palesemente arbitrario o in violazione delle norme che regolano la commisurazione della pena, circostanze che nel caso di specie non sono state adeguatamente dedotte. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con estrema cura e tecnicismo. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la decisione impugnata, ma è necessario articolare censure specifiche, pertinenti e ammissibili nel giudizio di legittimità. La declaratoria di inammissibilità non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche significative conseguenze economiche, rendendo la scelta di impugnare una decisione un passo da ponderare con attenzione e competenza professionale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto generico e non consentito dalla legge, non potendo quindi essere esaminato dalla Corte di Cassazione.
Qual era l’oggetto specifico del ricorso?
L’oggetto del ricorso era la contestazione della ‘dosimetria della pena’, ovvero la quantificazione della sanzione penale stabilita dalla Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2867 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2867 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 24726/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata emessa ai sensi dell’art. 599 bis c.p.p.;
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla dosimetria della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché, comunque, generico;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025.