Ricorso inammissibile: quando i motivi sono troppo generici
Nel sistema giudiziario italiano, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un caso recente esaminato dalla Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto essenziale per comprendere i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze di un’impugnazione non correttamente impostata.
I Fatti del Caso: Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Una persona condannata in secondo grado dalla Corte d’Appello ha presentato ricorso in Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti principali. In primo luogo, venivano sollevate questioni relative all’imputabilità e alla continuazione con altri reati, temi che però non erano stati adeguatamente proposti nei precedenti gradi di giudizio. In secondo luogo, il ricorso criticava la determinazione della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse valutato correttamente la situazione.
La Decisione della Cassazione: Analisi sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha giudicati integralmente inammissibili, confermando la decisione impugnata e condannando la ricorrente a ulteriori spese.
La Genericità dei Primi Motivi
I giudici hanno evidenziato come i primi due motivi di ricorso fossero stati proposti ‘senza specifico riferimento alla sentenza impugnata e a quella di primo grado’. In pratica, la difesa non aveva collegato le sue doglianze in modo chiaro e diretto alle decisioni dei giudici di merito. Questioni complesse come l’imputabilità e la continuazione dei reati non possono essere introdotte per la prima volta in Cassazione in modo astratto, ma devono essere state oggetto di dibattito e di specifica contestazione nei gradi precedenti.
La Valutazione su Pena e Attenuanti
Per quanto riguarda i motivi relativi alla pena, la Corte ha stabilito che essi erano ‘genericamente formulati’ e tendevano a sollecitare un ‘diverso giudizio di merito’. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La Corte d’Appello aveva già spiegato in modo non illogico perché aveva negato le attenuanti generiche, facendo riferimento al ‘profilo personologico’ della ricorrente e ai suoi ‘plurimi precedenti’.
Le motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a una generica critica della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una giustificazione logica e coerente per le sue decisioni. Aveva rideterminato la pena non per ragioni legate all’imputabilità, ma per la non applicazione della recidiva, e aveva negato le attenuanti generiche basandosi su elementi concreti, come i precedenti penali della ricorrente. Sollecitare in Cassazione una nuova valutazione di questi aspetti significa chiedere un giudizio di merito, precluso in quella sede. La genericità dei motivi e il tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti hanno quindi reso il ricorso inammissibile in toto.
Le conclusioni
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per la ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della condanna, è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista proprio per i casi di colpa nella proposizione di un ricorso inammissibile, a sottolineare la necessità di utilizzare gli strumenti di impugnazione in modo responsabile. La decisione ribadisce che per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente lamentare un’ingiustizia, ma è indispensabile dimostrare, con motivi specifici e pertinenti, un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione della sentenza impugnata.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, non fanno specifico riferimento alle sentenze dei gradi precedenti, oppure se mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione può riconsiderare la concessione delle attenuanti generiche?
No, la Corte di Cassazione non può riconsiderare nel merito la concessione o il diniego delle attenuanti generiche se la decisione del giudice precedente è basata su una motivazione logica e non manifestamente illogica, come ad esempio la valutazione dei precedenti penali dell’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, a titolo sanzionatorio, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3586 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3586 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a TORINO il 01/01/1973
avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i primi due motivi risultano proposti senza specifico riferimento alla sentenza impugnata e a quella di primo grado, non essendo stato prospettato il tema dell’imputabilità e neppure quello della continuazione con reati separatamente giudicati, fermo restando che la Corte ha dato conto con motivazione non illogica delle ragioni per cui ha disatteso la doglianza formulata nell’atto di appello e ha rideterminato la pena non per ragioni inerenti all’imputabilità, bensì in ragione della non applicazione della recidiva;
Ritenuto che i restanti motivi in tema di pena e di attenuanti generiche, sono genericamente formulati e comunque volti a sollecitare un diverso giudizio di merito, precluso in questa sede, avendo la Corte irrogato una pena pari ai minimi, disconoscendo le attenuanti generiche in ragione del profilo personologico in relazione ai plurimi precedenti dai quali la ricorrente è gravata;
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente