Ricorso Inammissibile: Le Regole Ferree della Cassazione
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso pieno di ostacoli procedurali. Un errore nella formulazione dei motivi può portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, chiudendo definitivamente la porta a una revisione della sentenza. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico dei limiti invalicabili per chi si appella al giudice di legittimità, illustrando perché la genericità e la novità dei motivi sono fatali.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Palermo. L’imputato lamentava tre specifiche violazioni:
1. La mancata applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, relativo alla particolare tenuità del fatto.
2. L’eccessività della pena inflitta.
3. Il mancato riconoscimento di un’attenuante specifica prevista dall’art. 365, quarto comma, del codice penale.
Questi tre punti costituivano il cuore del suo tentativo di ottenere una riforma della decisione di secondo grado. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha analizzato i motivi con un metro rigoroso, giungendo a una conclusione netta.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Corte Suprema ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza d’appello è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi temerari o palesemente infondati.
Le Motivazioni della Decisione: Analisi di un ricorso inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, spiegando le ragioni della sua inammissibilità. Questa analisi è fondamentale per comprendere la funzione e i limiti del giudizio di Cassazione.
Il primo motivo, che contestava la valutazione della condotta e l’irrilevanza dello stato emotivo, è stato giudicato inammissibile per due ragioni: era articolato su elementi di fatto, che la Cassazione non può rivalutare, ed era meramente ripetitivo di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito. La Cassazione non è un ‘terzo grado’ dove si può ridiscutere l’intera vicenda, ma un organo che controlla la corretta applicazione del diritto.
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato ritenuto generico. La determinazione della pena è una prerogativa del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione è frutto di ‘mero arbitrio o di ragionamento illogico’, una soglia molto alta che in questo caso non era stata superata. Chiedere una ‘nuova valutazione’ della congruità della pena è, per definizione, un’istanza inammissibile.
Infine, il terzo motivo è caduto su un ostacolo procedurale insormontabile: la novità della questione. L’attenuante in questione non era mai stata richiesta nel giudizio di appello. Il principio è chiaro: non si possono presentare alla Cassazione doglianze nuove, che il giudice del grado precedente non ha avuto modo di esaminare perché non gli sono state sottoposte. Il ricorso per Cassazione serve a controllare la decisione d’appello, non a introdurre temi inediti.
Conclusioni: Lezioni Pratiche dall’Ordinanza
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine della procedura penale: il ricorso per Cassazione deve essere preparato con estrema perizia tecnica. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza d’appello. È necessario formulare motivi specifici, pertinenti al diritto e non ai fatti, e che siano stati già oggetto del dibattito processuale nei gradi di merito. Qualsiasi deviazione da queste regole conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito: la Suprema Corte è un giudice della legittimità, non un’ulteriore istanza per ridiscutere il merito della causa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, manifestamente infondati, meramente ripetitivi di questioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, oppure quando sollevano per la prima volta questioni non discusse in appello.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
No, la Corte di Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, poiché questa è una decisione di merito. Può intervenire solo se la determinazione della pena da parte del giudice precedente è palesemente arbitraria o basata su un ragionamento illogico, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
È possibile chiedere il riconoscimento di un’attenuante per la prima volta in Cassazione?
No, non è possibile. Secondo la Corte, le questioni che non sono state devolute alla cognizione del giudice di appello non possono essere dedotte per la prima volta con il ricorso per cassazione, in quanto ciò costituirebbe un motivo nuovo e quindi inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11290 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11290 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivi di ricorso proposti nell’interesse di COGNOME NOMENOME con i qu contesta la mancata applicazione dell’art. 131- bis cod. pen., l’ecc:essività della pen mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’ari:. 365, comma quarto, cod. pen., son inammissibili per genericità e manifesta infondatezza;
rilevato, inoltre, che il primo motivo, oltre ad essere articolato in fatto, è mera reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di mer corretti argomenti giuridici (v. pag. 2-3 con riferimento alle modalità della condotta, alla dell’allontanamento e alla irrilevanza dello stato emotivo dell’imputato);
considerato che anche il secondo motivo è generico, essendo inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionament illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 de 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che il terzo motivo è inammissibile perché non dedotto in appello e non è, pertanto, deducibile per la prima volta in questa sede (non possono essere dedotte con i ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024 Il consigliere estensore
Il Pripente