Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Nel processo penale, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un esempio lampante emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano generici e non specifici. Questa decisione offre spunti cruciali sulla corretta formulazione di un atto di appello.
I Fatti del Caso e la Sentenza d’Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione, lamentando un’errata applicazione della legge penale e un vizio nella motivazione che aveva portato alla sua condanna. La difesa sosteneva che il giudizio di responsabilità non fosse adeguatamente supportato dalle prove raccolte.
Tuttavia, la Corte di Appello aveva basato la sua decisione su una serie di elementi probatori convergenti e solidi. Tra questi, spiccavano il riconoscimento dell’imputato effettuato durante un incidente probatorio, un’ulteriore individuazione e un elemento logico confermativo: l’uomo era stato fermato dalle forze dell’ordine in un’altra città per fatti analoghi, avvenuti nello stesso arco temporale.
L’Analisi della Cassazione: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un esame preliminare sulla sua ammissibilità. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza di specificità dei motivi, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La Genericità e la Mancanza di Correlazione
I giudici hanno evidenziato come i motivi del ricorso fossero generici. L’imputato, infatti, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo approccio è stato considerato inefficace perché non si confrontava direttamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Perché un ricorso sia ammissibile, non è sufficiente ripetere le proprie tesi difensive; è necessario dimostrare in che modo il giudice del grado precedente abbia sbagliato nel suo ragionamento. Deve esistere una stretta correlazione tra le ragioni della decisione criticata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In assenza di questo confronto critico, il ricorso perde di specificità e diventa, appunto, inammissibile.
La Solidità degli Elementi a Carico
La Corte ha inoltre sottolineato, seppur incidentalmente, come la decisione della Corte d’Appello fosse ben motivata. Il giudizio di colpevolezza non si basava su un singolo indizio, ma su un quadro probatorio complesso e coerente, che includeva riconoscimenti formali e circostanze fattuali che rafforzavano la tesi accusatoria. Questa solidità rendeva ancora più evidente la genericità di un ricorso che non riusciva a scalfire le fondamenta logiche della sentenza.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Non si può chiedere a un giudice superiore di riesaminare l’intero processo da capo. Il ruolo della Cassazione è quello di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non di condurre un nuovo giudizio di merito. Pertanto, chi impugna ha l’onere di indicare con precisione i punti della decisione che contesta e le ragioni giuridiche della sua critica. Riproporre le stesse argomentazioni, ignorando le risposte già fornite dal giudice precedente, trasforma l’impugnazione in un atto sterile e, di conseguenza, inammissibile.
Le Conclusioni
La decisione in esame ribadisce un’importante lezione per la pratica legale: la redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare. Non è una mera riproposizione di tesi difensive, ma un dialogo argomentativo con la decisione del giudice. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’istanza, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, rendendo definitiva la sentenza di condanna. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Cosa rende un motivo di ricorso ‘generico’ e quindi inammissibile?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente e criticamente con la motivazione della sentenza che si sta impugnando.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta il rigetto del ricorso senza un esame del merito. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) a favore della Cassa delle ammende, e la sentenza impugnata diventa definitiva.
Su quali elementi si basava la condanna confermata in appello?
La sentenza della Corte d’Appello si fondava su elementi di prova convergenti, tra cui il riconoscimento dell’imputato in sede di incidente probatorio, un’ulteriore individuazione e il fatto che lo stesso fosse stato fermato per atti analoghi nello stesso periodo di tempo, costituendo un ulteriore elemento logico a conferma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
VINCITORE NOME nato a NAPOLI il 29/12/1993
avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che deduce l’errata applicazione della legge penale in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. e contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
peraltro, la Corte d’appello a 5 della sentenza impugnata dà conto dei convergenti elementi in forza dei quali si è giunti all’affermazione della colpevolezza dell’imputato, anche sulla scorta della pregnanza sia del riconoscimento operato in sede di incidente probatorio che di individuazione, alla luce anche dell’ulteriore logico elemento confermativo costituito dal fatto che la polizia di Terni lo avesse fermato per fatti analoghi nello stesso periodo di tempo;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024