Ricorso in Cassazione: Perché la Genericità dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di ricorso. Quando un’impugnazione si limita a riproporre le stesse lamentele già discusse e respinte nei gradi precedenti, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, il suo destino è segnato. In questi casi, si parla di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire le ragioni di tale esito e le lezioni pratiche che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Genova. L’imputato contestava, come unico motivo, un presunto vizio di motivazione relativo all’applicazione dell’aumento di pena per la recidiva. Sostanzialmente, il ricorrente lamentava un errore nel calcolo della sanzione, ritenendola eccessiva e ingiustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non si è basata sul merito della questione (ovvero se l’aumento di pena fosse giusto o meno), ma su un vizio procedurale preliminare e insuperabile: la genericità e la mancanza di specificità del motivo presentato. Di conseguenza, oltre a vedere respinta la sua istanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la Mancanza di Specificità che Rende il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale, che sancisce l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici. La Cassazione ha rilevato che il motivo del ricorso era meramente ripetitivo delle argomentazioni già avanzate e disattese dal giudice d’appello.
Il ricorrente non ha costruito una critica mirata contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Anzi, la Corte d’Appello aveva già chiarito, nella sua sentenza (a pagina 2, come specificato dagli Ermellini), che l’aumento di pena applicato era pari alla metà e non ai due terzi, come erroneamente sostenuto dalla difesa. Il ricorso, ignorando questa precisazione, ha riproposto la stessa doglianza senza confrontarsi con la risposta già fornita dal giudice precedente. Questa mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione ha reso il ricorso inammissibile per genericità.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione di un giudice; è indispensabile articolare una critica precisa, puntuale e pertinente, che demolisca punto per punto il ragionamento logico-giuridico della sentenza impugnata. Riproporre argomenti già vagliati, senza un’analisi critica della motivazione che li ha respinti, equivale a presentare un atto sterile, destinato inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna a spese e sanzioni pecuniarie.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato ‘generico’ quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte in un grado di giudizio precedente, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della decisione che si sta impugnando.
Qual è la conseguenza principale di un ricorso generico?
La conseguenza è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo significa che la Corte non esamina la questione nel merito, ma si ferma a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22087 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22087 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO -E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all’erronea applicazione dell’aumento di pena per la recidiva, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata, ove si specifica che l’aumento di pena è nella misura della metà e non già di 2/3);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23/04/2024
NOME Consigliere Eerore