Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello non Superano l’Esame della Cassazione
Nel complesso iter della giustizia penale, il ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, un momento cruciale dove si valuta la corretta applicazione della legge. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’Ordinanza n. 21419/2024, ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i rigorosi requisiti che un’impugnazione deve soddisfare per essere presa in considerazione.
I Fatti Processuali
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato diverse questioni dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere l’annullamento della decisione precedente. I motivi del ricorso vertevano principalmente su tre aspetti: una presunta violazione delle norme sulla testimonianza indiretta, dubbi sull’accertamento tecnico relativo a una scheda telefonica e critiche alla valutazione della testimonianza di un altro soggetto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato i motivi proposti e, con una sintetica ma incisiva ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello della validità formale e sostanziale dell’impugnazione stessa. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una serie di principi consolidati della procedura penale, evidenziando come i motivi del ricorso fossero viziati da difetti insanabili. Analizziamo i punti chiave della motivazione.
Motivi Generici, Aspecifici e Ripetitivi
Il primo grande ostacolo che ha portato alla dichiarazione di inammissibilità è la natura delle censure mosse dal ricorrente. La Corte le ha definite “doglianze generiche e aspecifiche” e “meramente riproduttive” di argomenti già esaminati e respinti con motivazioni corrette dalla Corte d’Appello. In altre parole, non è sufficiente lamentare un errore del giudice precedente; è necessario indicare in modo preciso e dettagliato quale norma sarebbe stata violata e come, offrendo argomenti nuovi e pertinenti rispetto a quelli già discussi.
Questioni non Sollevate Correttamente nei Gradi Precedenti
Un altro aspetto fatale per il ricorso è stata la tardiva presentazione di alcune questioni. La Corte ha osservato che due dei tre motivi principali – la presunta violazione dell’art. 195 del codice di procedura penale sulla testimonianza indiretta e le critiche alla testimonianza di un teste – non erano stati sollevati nel giudizio di appello. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in una sede per introdurre nuove doglianze che dovevano essere formulate nei gradi di merito. Questo principio serve a garantire l’ordine processuale e a evitare che la Cassazione si trasformi in un terzo grado di giudizio sui fatti.
Irrilevanza e Mancata Decisività delle Prove
Infine, per quanto riguarda le critiche agli accertamenti tecnici e alle testimonianze, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha saputo dimostrare la “rilevanza e decisività” di tali prove ai fini del ribaltamento della decisione. Non basta criticare un elemento probatorio; bisogna spiegare perché una diversa valutazione di quell’elemento avrebbe portato a una conclusione differente. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva già ampiamente motivato la sua decisione, basandola su una pluralità di “riscontri obiettivi” che il ricorso non è riuscito a scalfire.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La pronuncia in esame ribadisce una lezione fondamentale per chi opera nel diritto: l’accesso alla Corte di Cassazione è soggetto a regole severe. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare le impugnazioni con specificità, pertinenza e novità di argomenti, evitando di riproporre questioni già respinte o di introdurre tardivamente nuove censure. Per i cittadini, ciò si traduce nella necessità di affidarsi a una difesa tecnica che sia consapevole dei limiti e delle peculiarità di ogni grado di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, aspecifici e in parte riproducevano argomenti già vagliati e respinti dalla Corte d’Appello. Inoltre, alcune questioni non erano state sollevate nel precedente grado di giudizio.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile sollevare nuove questioni per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
Di norma, no. Come evidenziato dall’ordinanza, il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità sulla decisione impugnata e non una nuova sede per presentare censure o profili di doglianza che dovevano essere proposti nei precedenti gradi di merito, come l’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21419 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21419 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CALATAFIMI-SEGESTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 95 R.G. n. 43813/23
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze generiche e aspecifiche rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e in parte meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito:
quanto alla violazione dell’art. 195 cod. proc. pen., oltre a trattarsi di profilo ch non risulta sottoposto alla Corte di appello (come si evince dalla sintesi dei motivi di gravame in questa sede non contestata), non si comprende quale sia la fonte “diretta” delle dichiarazioni rese dal teste COGNOME, là dove il ricorso fa riferimento soltanto ad altra situazione giuridica ovvero al riconoscimento da parte di questi della voce dell’imputato (quanto all’utilizzazione di tale riconoscimento cfr. Sez. 2, n. 12858 del 27/01/2017, Rv. 269900);
quanto all’accertamento tecnico sulla scheda telefonica, oltre al valore intrinseco del riconoscimento della voce dell’imputato, di cui sopra, la Corte territoriale ha indicato esaustivamente – pagg. 4-5 della sentenza impugnata i riscontri obiettivi a tale riconoscimento;
quanto alla testimonianza della teste COGNOME, non risulta nella sintesi dei motivi di gravame (non contestata in questa sede) che tale profilo sia stato sollevato nel grado di appello e comunque neppure il ricorrente evidenzia nel ricorso quale sia la rilevanza e decisività di tale prova sulla tenuta della motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12/04/2024.