Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai requisiti di forma e di sostanza. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della presentazione di motivi generici e non pertinenti. Questo caso offre un’analisi chiara di come la mancanza di una critica articolata e la non aderenza alla situazione concreta del condannato possano portare al rigetto dell’impugnazione.
I Fatti del Caso
Una persona condannata si è rivolta alla Corte di Cassazione per contestare un’ordinanza del Tribunale di Milano. L’appello si fondava su due principali contestazioni:
1. Il rigetto della richiesta di applicare la continuazione tra diversi reati. Secondo la difesa, i reati erano legati da un medesimo disegno criminoso.
2. Il rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena.
Il Tribunale di Milano aveva respinto entrambe le istanze. La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la correttezza di tale decisione, ma l’esito è stato un’ulteriore conferma della linea seguita dal giudice precedente.
L’Analisi della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte, esaminando separatamente i due motivi di impugnazione e trovandoli entrambi gravemente carenti.
Il Primo Motivo: la Mancanza di Specificità
Il primo motivo di ricorso contestava il mancato riconoscimento della continuazione tra i reati. La Cassazione ha sottolineato che un’impugnazione non può limitarsi a enunciare principi di diritto o a citare sentenze precedenti. È necessario che il ricorso contenga una critica specifica e argomentata del ragionamento seguito dal giudice nel provvedimento impugnato.
Nel caso specifico, il Tribunale aveva negato la continuazione basandosi su elementi concreti:
* La distanza temporale tra i reati (sei mesi tra il primo e il secondo, un anno tra il secondo e il terzo).
* La diversità dei luoghi di commissione.
* La presenza di correi diversi in ogni episodio.
Il ricorso, invece di contestare punto per punto queste argomentazioni, si era limitato a tre citazioni giurisprudenziali e a un’errata assimilazione tra “medesimo disegno criminoso” e “delinquenza abituale”, senza mai attaccare il nucleo logico della decisione del Tribunale. Questa genericità ha reso il motivo del tutto inammissibile.
Il Secondo Motivo: l’Inammissibilità della Sospensione dell’Esecuzione
Anche il secondo motivo, relativo alla sospensione dell’esecuzione, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha evidenziato come la richiesta non fosse pertinente alla situazione personale della condannata. La persona aveva scontato solo tre giorni di detenzione in presofferto, un periodo insufficiente per poter accedere a benefici come la liberazione anticipata.
La Cassazione ha ricordato che tali benefici sono concessi solo “a seguito della effettiva partecipazione del condannato all’opera di rieducazione”, un percorso che, per legge, richiede il completamento di almeno un semestre di espiazione della pena. Poiché questo requisito mancava del tutto, la doglianza è stata ritenuta priva di fondamento e non conferente al caso di specie.
Le Motivazioni
La decisione della Corte si basa su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il principio di specificità dei motivi di ricorso, che impone all’appellante di non limitarsi a un dissenso generico, ma di costruire un’argomentazione logico-giuridica capace di smontare il ragionamento del giudice precedente. Limitarsi a citare sentenze o a proporre parallelismi errati non costituisce una critica valida.
In secondo luogo, la Corte riafferma che i benefici penitenziari non sono diritti automatici ma sono strettamente legati a presupposti oggettivi (come la durata della pena già scontata) e soggettivi (come la partecipazione al percorso rieducativo). Non si può chiedere un beneficio se non si rientra palesemente nelle condizioni previste dalla legge.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale e dell’aderenza ai fatti nel processo penale. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che i motivi di ricorso siano mirati, pertinenti e capaci di evidenziare un reale vizio di legittimità nel provvedimento impugnato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali richiesti dalla legge. In questo caso, è stato ritenuto tale perché i motivi erano generici, non criticavano specificamente il ragionamento del giudice precedente e, in parte, non erano pertinenti alla situazione concreta dell’imputato.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’appellante deve spiegare in modo dettagliato e argomentato perché la decisione del giudice precedente è sbagliata. Non basta esprimere un disaccordo o citare altre sentenze, ma è necessario confrontarsi direttamente con le motivazioni del provvedimento impugnato e dimostrarne l’erroneità.
Quali sono i presupposti per ottenere benefici come la liberazione anticipata?
La sentenza chiarisce che benefici come la liberazione anticipata non sono automatici. Richiedono presupposti specifici, come aver scontato una parte minima della pena (in questo caso, almeno un semestre) e aver dimostrato una ‘effettiva partecipazione all’opera di rieducazione’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36465 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36465 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/05/2025 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Rilevato che con memoria scritta il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO riproponendo gli argomenti spesi nel ricorso, ha insistito per l’accoglimento dello stesso;
Ritenuto che:
il primo motivo, che attacca il rigetto dell’istanza di continuazione, è privo del req della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019 COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non contiene una critica articolata percorso logico del provvedimento impugnato, che ha respinto l’istanza in ragione della distanza temporale tra i reati (sei mesi tra il primo ed il secondo reato, un ulteriore anno tra il se ed il terzo), la diversità di luoghi di commissione e di correi, motivazione che non è attaccata ricorso, che si limita a tre citazioni giurisprudenziali ed ad un’erronea assimilazione tra medesi disegno criminoso e delinquenza abituale;
il secondo motivo, che attacca il rigetto di sospensione dell’esecuzione, è inammissibile, quanto non conferente alla situazione personale della condannata, che ha scontato soltanto tre giorni in presofferto; pertanto, la stessa non poteva godere di alcun periodo di liberazio anticipata, che potrà esserle riconosciuta soltanto “a seguito della effettiva partecipazione condannato all’opera di rieducazione” (Sez. 1, n. 44020 del 07/11/2024, Ferrara, Rv. 287332 01), che potrà avvenire soltanto a seguito del completamento di almeno un semestre di espiazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il consigliere estensore
Il ptesidente