Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’esito di un processo non è quasi mai definitivo al primo grado di giudizio. Le parti hanno la possibilità di impugnare le decisioni attraverso l’appello e, in ultima istanza, con il ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’accesso a quest’ultimo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga respinto, delineando i confini rigorosi entro cui deve muoversi la difesa. Il caso in esame riguarda due soggetti condannati dalla Corte d’Appello di Firenze, i quali hanno visto le loro istanze respinte per vizi procedurali e di merito.
I Fatti del Caso
Due persone, condannate in secondo grado con una sentenza emessa nel dicembre 2023, hanno proposto ricorso per Cassazione contro tale decisione. Le loro doglianze si concentravano principalmente su due aspetti: l’eccessività della pena inflitta, con particolare riferimento agli aumenti applicati a titolo di continuazione tra i reati, e la legittimità della confisca disposta nei loro confronti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del settembre 2024, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello precedente, quello della stessa ammissibilità dell’impugnazione. Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso Inammissibile è Stato Respinte
L’ordinanza della Corte fornisce una spiegazione chiara e didattica delle ragioni che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. I motivi possono essere raggruppati in due categorie principali.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
La Corte ha rilevato che le censure relative alla quantificazione della pena erano “meramente reiterative” e generiche. Gli imputati, in sostanza, si sono limitati a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza contestare specificamente la logica della motivazione della sentenza di secondo grado. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito un'”ampia giustificazione” per la pena inflitta, basandosi su elementi concreti come:
* La gravità dei fatti.
* La durata e la continuità dell’attività di spaccio.
* I precedenti penali degli imputati.
* L’intensità del dolo (l’intenzione di commettere il reato).
* I quantitativi di sostanze trattate, ritenuti significativi.
Di fronte a una motivazione così strutturata, la semplice riproposizione di lamentele generiche non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità in Cassazione.
Proposizione di Motivi Nuovi in Cassazione
Un errore ancora più grave, dal punto di vista procedurale, ha riguardato la questione della confisca. I giudici hanno sottolineato che questo motivo “non risulta dedotto in appello”. In altre parole, la difesa non aveva mai sollevato tale questione davanti alla Corte d’Appello. Il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un’occasione per introdurre argomenti nuovi che avrebbero dovuto essere discussi nei precedenti gradi di giudizio. La Corte Suprema non può censurare l'”omessa valutazione di un profilo non sottoposto alla valutazione del giudice di appello”. Questo principio serve a garantire la gradualità e l’ordine del processo.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione in commento ribadisce alcuni principi fondamentali del processo penale. In primo luogo, un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una strategia difensiva non adeguata. Per avere successo in Cassazione, non basta lamentare un presunto errore del giudice precedente, ma è necessario dimostrare un vizio specifico della motivazione della sentenza impugnata, utilizzando argomenti nuovi e pertinenti. In secondo luogo, il processo ha una struttura rigida: le questioni devono essere sollevate al momento giusto e davanti al giudice competente. Introdurre per la prima volta un argomento in Cassazione è una mossa destinata al fallimento, che comporta non solo la reiezione del ricorso ma anche ulteriori costi per l’imputato.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile principalmente quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, oppure quando vengono sollevate questioni per la prima volta in Cassazione senza essere state prima sottoposte al giudice d’appello.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘meramente reiterativo’?
Significa che il ricorrente si limita a riproporre le stesse identiche lamentele già presentate e valutate dal giudice del grado precedente, senza criticare in modo specifico e puntuale le ragioni per cui quel giudice le ha respinte nella sua sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, il cui importo è stabilito dal giudice, da versare in favore della cassa delle ammende (in questo caso specifico, la somma era di 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44420 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44420 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME (CUI 04VUTSC) nato il 30/07/1986 COGNOME (CUI 04VHVDO) nato il 30/12/1992
avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME sono inammissibili prevalentemente per genericità nonché perché non dedotti in appello;
rilevato, infatti, che le censure relative all’eccessività della pena e alla mancanza motivazione per gli aumenti a titolo di continuazione sono meramente reiterative e non deducibili a fronte dell’ampia giustificazione resa in sentenza, che attribuisce rilievo alla gr dei fatti, alla duratura e reiterata attività di cessione svolta per anni, ai precedenti all’intensità del dolo e ai quantitativi trattati, complessivamente significativi (v. pag. 5 e rilevato che il motivo relativo alla confisca non risulta dedotto in appello, sicché no censurabile l’omessa valutazione di un profilo non sottoposto alla valutazione del giudice d appello;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20 settembre 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente