Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: un ricorso per essere esaminato deve essere specifico e non può limitarsi a una generica contestazione. Questo caso dimostra come la formulazione di un ricorso inammissibile non solo porti al rigetto, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Comprendere i limiti del giudizio di legittimità è cruciale per evitare errori procedurali.
I Fatti Processuali
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre distinti motivi di doglianza dinanzi alla Suprema Corte, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
Tuttavia, l’esito è stato sfavorevole. La Corte di Cassazione ha analizzato i motivi e li ha ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità, chiudendo di fatto la porta a qualsiasi discussione sul merito della questione.
## L’Analisi della Corte e la Genericità del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su una valutazione tecnica dei motivi presentati. Vediamo nel dettaglio perché ciascun motivo è stato respinto.
Il Primo Motivo: Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il primo motivo del ricorso è stato giudicato generico e, soprattutto, inammissibile perché tentava di introdurre critiche relative alla valutazione delle prove. La Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di ‘legittimità’, finalizzato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata, non a stabilire una diversa ricostruzione dei fatti. Chiedere alla Corte di rivalutare le prove significa violare la sua funzione istituzionale.
Il Secondo e Terzo Motivo: Critiche Ripetitive e Selettive
Anche il secondo e il terzo motivo, relativi rispettivamente al trattamento sanzionatorio e alla particolare tenuità del fatto, sono stati bocciati. La Corte li ha definiti ‘ripetitivi e selettivi’. Questo significa che l’appellante si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello o a contestare solo alcuni aspetti della decisione, senza però confrontarsi in modo completo e specifico con l’ ‘apparato motivazionale’ della sentenza della Corte d’Appello. Un ricorso efficace deve ‘demolire’ logicamente le argomentazioni del giudice precedente, non ignorarle o contestarle solo parzialmente.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Un ricorso in Cassazione deve essere un atto di alta precisione tecnica. Non basta essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo. È necessario individuare errori di diritto specifici o vizi logici manifesti nella motivazione. La genericità, l’aspecificità e il tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti sono vizi che conducono inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. La Corte ha agito in piena conformità con il suo ruolo di garante della legge, respingendo un ricorso che non rispettava i requisiti formali e sostanziali previsti dal codice di procedura penale.
Le Conclusioni
In conclusione, questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la formulazione di critiche puntuali e pertinenti. La conseguenza di un ricorso mal formulato non è solo il mancato accoglimento, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso. La sentenza impugnata diventa così definitiva, con tutte le relative conseguenze per l’imputato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Risposta: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, selettivi e ripetitivi. In particolare, non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni della sentenza impugnata e tentavano di introdurre una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso introduce ‘profili di critica attinenti al merito’?
Risposta: Significa che il ricorrente non sta contestando un errore di diritto o un vizio logico della sentenza, ma sta chiedendo alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti del processo per giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici precedenti, cosa che non rientra nelle funzioni della Corte.
Quali sono le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Risposta: La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo, oltre che formulato in maniera generica, non è consentito poiché introduce profili di critica attinenti al merito della valutazion delle prove, in palese violazione della funzione assegnata a livello ordinamentale a questa Corte;
osservato che il secondo ed il terzo motivo, attinenti rispettivamente al trattamento sanzionatorio ed alla particolare tenuità del fatto, sono ripetitivi selettivi, poiché rinunciano a confrontarsi compiutamente con l’apparato motivazionale della sentenza impugnata, risultando inevitabilmente generici per aspecificità, e quindi inammissibili;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.