Ricorso Inammissibile: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
Presentare un’impugnazione in Corte di Cassazione richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito della questione, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio dei vizi che portano a questa declaratoria, ribadendo principi fondamentali della procedura penale.
Il Caso in Esame: Un Appello con Vizi di Forma e Sostanza
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato due motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’analisi preliminare della Corte ha immediatamente evidenziato la genericità e la manifesta infondatezza delle argomentazioni, portando a una pronuncia di inammissibilità.
I Motivi del Ricorso Inammissibile secondo la Cassazione
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile sulla base di due distinti profili di criticità, ciascuno legato a un errore processuale specifico.
Motivo 1: Impugnazione di un Punto non Contestato in Precedenza
Il primo motivo di ricorso contestava il giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato. La Corte di Cassazione ha però rilevato un vizio fondamentale: questo specifico punto della decisione non era mai stato impugnato con l’atto di appello. In altre parole, il ricorrente aveva accettato la decisione sulla sua colpevolezza nel grado precedente, per poi tentare di rimetterla in discussione solo in Cassazione. Questo comportamento è contrario alle regole processuali, che richiedono la devoluzione graduale dei motivi di impugnazione nei vari gradi di giudizio.
Motivo 2: Richiesta di Attenuanti Già Concesse
Il secondo motivo era altrettanto infondato. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, un’attenta lettura della sentenza impugnata ha dimostrato che tali attenuanti erano già state concesse, e per di più nella loro massima estensione possibile. La doglianza, quindi, era palesemente priva di fondamento e basata su un presupposto fattuale errato.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la sua decisione sottolineando come entrambi i motivi fossero non solo infondati, ma anche ‘generici’. Un motivo di ricorso è generico quando non si confronta specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre questioni astratte o a contestare la decisione in modo vago. Nel caso di specie, contestare un punto non appellato o lamentare la mancata concessione di un beneficio già ottenuto sono esempi emblematici di un’impugnazione che non affronta realmente la logica giuridica del provvedimento precedente. La funzione della Cassazione non è quella di riesaminare l’intero processo, ma di controllare la corretta applicazione della legge sulla base di motivi specifici e pertinenti. Un ricorso che non rispetta questi criteri non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe. La Corte non solo ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria, come chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni presentate senza una seria valutazione dei presupposti di ammissibilità e fondatezza. La decisione ribadisce quindi un principio essenziale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con responsabilità, pena l’applicazione di sanzioni che ne disincentivano l’uso dilatorio o palesemente infondato.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è ritenuto inammissibile quando, come nel caso di specie, si basa su motivi generici, manifestamente infondati, o quando contesta punti della decisione che non sono stati oggetto del precedente atto di appello.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte senza un valido motivo.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle attenuanti generiche?
Non è possibile farlo se, come nel caso esaminato, le attenuanti generiche sono già state concesse dal giudice del merito nella loro massima estensione. Un simile motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato e contribuisce a rendere l’intera impugnazione inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3567 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3567 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e manifestamente infondati in quanto; a) il primo motivo attiene ad un punto della decisione (il giudizi responsabilità) non impugnato con l’atto di appello (v. pagina 1 della motivazione); b) il second motivo lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che sono state, in realtà, concesse nella loro massima estensione;
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.