Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale che le censure siano precise, pertinenti e giuridicamente fondate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità e manifesta infondatezza dei motivi proposti. Questa analisi offre spunti cruciali per comprendere i requisiti di un’impugnazione efficace.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Salerno. La ricorrente sollevava due principali questioni: la prima lamentava un’omessa valutazione di una deposizione testimoniale e di alcuni documenti; la seconda contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con ordinanza del 15 novembre 2024, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato la ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Una decisione netta che si fonda su principi consolidati della procedura penale.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi non meritevoli di accoglimento per ragioni distinte ma ugualmente dirimenti.
Il Primo Motivo: L’Aspecificità della Censura
Il primo motivo è stato giudicato ‘aspecifico’. La ricorrente si era limitata a una doglianza generica, senza specificare in che modo la presunta omessa valutazione di testimonianze e documenti avrebbe potuto concretamente incidere sull’assetto motivazionale complessivo della sentenza impugnata. In altre parole, non è sufficiente affermare che una prova non è stata considerata; è necessario dimostrare che quella prova, se valutata, avrebbe avuto la capacità di cambiare l’esito del giudizio. La mancanza di questa argomentazione rende il motivo vago e, quindi, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza
Il secondo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato considerato ‘manifestamente infondato’. La Corte ha osservato che i giudici d’appello avevano già fornito una motivazione logica e coerente per negare il beneficio. Nello specifico, avevano evidenziato la ‘pervicacia della condotta’ e la sua ‘non occasionalità’. Questa valutazione, basandosi su elementi di fatto, è insindacabile in sede di legittimità. La Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione. Poiché la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua decisione, il motivo di ricorso è risultato palesemente privo di fondamento.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: la precisione è tutto. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Per evitare tale esito, i motivi di ricorso devono essere:
1. Specifici: Devono indicare chiaramente quali parti della sentenza si contestano e perché, spiegando l’impatto decisivo degli errori lamentati.
2. Pertinenti: Devono riguardare questioni di diritto o vizi logici della motivazione, non tentare di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
3. Fondati: Devono basarsi su argomentazioni giuridiche solide e non su semplici supposizioni o critiche generiche. L’esito di questo caso dimostra che un’impugnazione superficiale è destinata a fallire.
Perché il primo motivo di ricorso è stato considerato ‘aspecifico’?
Perché la ricorrente si è lamentata della mancata valutazione di prove testimoniali e documentali senza spiegare come e in che misura tali elementi avrebbero potuto concretamente modificare la decisione finale.
Per quale ragione è stata respinta la richiesta di riconoscimento della ‘particolare tenuità del fatto’?
È stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte d’Appello aveva già motivato il suo diniego basandosi sulla pervicacia e non occasionalità della condotta, una valutazione di fatto che la Corte di Cassazione non può riesaminare.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VALLO DELLA COGNOMENIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è aspecifico, posto che, a fronte della generica doglianza in ordine all’omessa valutazione di una deposizione testimoniale e di parte della documentazione, non si indica se e come tali vizi possano aver inciso sul complessivo assetto motivazionale;
rilevato che il secondo motivo, concernente l’omesso riconoscimento della particolare tenuità, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello con motivazione in punto di fatto incensurabile in questa sede – dato atto della pervicacia della condotta e, quindi, della non occasionalità della stessa;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere este •re
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La Presidente