Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude le Porte
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, sottolineando l’importanza di formulare motivi di impugnazione specifici e pertinenti al giudizio di legittimità. Quando un ricorso non rispetta i rigidi paletti imposti dalla legge, la Suprema Corte non entra nemmeno nel merito della questione, dichiarando l’atto, appunto, inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire i principi applicati.
I Fatti alla Base della Decisione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’appellante, tramite il suo difensore, ha sollevato due distinti motivi di doglianza, sperando di ottenere un annullamento della pronuncia di secondo grado. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Analisi del Ricorso Inammissibile: i Motivi della Reiezione
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente i motivi proposti, concludendo che nessuno dei due potesse superare il cosiddetto “filtro” di ammissibilità. Vediamo nel dettaglio perché.
Il Primo Motivo: Una Questione di Merito e non di Legittimità
Il primo motivo di ricorso contestava la valutazione operata dai giudici d’appello su aspetti fattuali del processo, in particolare facendo riferimento a elementi già considerati in precedenza. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. La Corte è un giudice di “legittimità”, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge. Le valutazioni sul peso delle prove o sull’interpretazione dei fatti (“giudizio di merito”) sono di esclusiva competenza dei tribunali di primo e secondo grado. Pertanto, un motivo che cerca di rimettere in discussione tali valutazioni è per sua natura inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Genericità che non Paga
Il secondo motivo lamentava un presunto “vizio di motivazione” della sentenza d’appello. Tuttavia, la critica era formulata in termini “assolutamente generici”, senza indicare con precisione quali parti della decisione fossero errate o illogiche. La legge processuale richiede che il ricorso in Cassazione sia specifico e autosufficiente: deve indicare chiaramente le ragioni del dissenso e i punti della sentenza impugnata che si ritengono viziati. Una censura vaga, che non si confronta puntualmente con la motivazione del provvedimento, non può essere accolta e conduce inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione sulla base di principi consolidati. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi addotti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità. Da un lato, si tentava di ottenere una nuova valutazione del merito, preclusa in questa sede; dall’altro, si formulava una critica generica alla motivazione, senza la specificità richiesta. La decisione evidenzia che il giudizio di Cassazione non è una terza istanza per rivedere l’intero processo, ma un controllo mirato sulla corretta applicazione del diritto. La mancanza di specificità e la proposizione di censure di merito rendono l’impugnazione un atto processualmente invalido.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. In primo luogo, la sentenza impugnata diventa definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso in Cassazione deve essere preparato con estrema cura tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità chiaramente individuati e argomentati, pena la sua immediata reiezione con aggravio di spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di Cassazione. Un motivo era troppo generico e non specificava le parti della sentenza contestate, mentre l’altro riguardava una valutazione di merito (sui fatti) che non può essere riesaminata dalla Corte di legittimità.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non riesamina le prove né i fatti del processo. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”, ovvero di controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, senza entrare nel merito delle valutazioni fattuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6074 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6074 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibi , e perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto I secondo rrotivo deduce, un termini assolutament generici, un asserito vizio di motiva.,:ione senza precisare quali parti della decisione adot comunque estranea a difetti censure bili sul piano della relativa tenuta motivazionale, possan ritenersi attinti dalla doglianza mentre i rimo motivo fa dettagliato riferimento alla valut resa nel negare le generiche, argomeltata, di contro, attraverso puntuali riferimenti ( assorbe quello reso ai precedenti del ricorrente) che portano il relativo giudizio di merito al riparo prospettabili in questa sede rilevato che all’inammissibilità nel ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 oennaio 2024.