Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Vengono Rigettati
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti e severi del giudizio di Cassazione. Significa che l’impugnazione non supera il vaglio preliminare della Corte e non viene neppure esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio delle ragioni che conducono a tale declaratoria, sottolineando i limiti invalicabili del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello. Il ricorrente, attraverso il suo difensore, aveva sollevato tre principali motivi di doglianza per contestare la decisione dei giudici di secondo grado, sperando di ottenere un annullamento della condanna.
Analisi dei Motivi del Ricorso Ritenuto Inammissibile
I motivi presentati dalla difesa possono essere così sintetizzati:
Contestazione sulla Valutazione delle Intercettazioni
I primi due motivi erano strettamente collegati. La difesa contestava sia la valutazione probatoria delle intercettazioni telefoniche, ritenendola errata, sia, a monte, l’utilizzabilità stessa di tali prove. Secondo il ricorrente, i giudici di merito avevano interpretato in modo sbagliato il contenuto delle conversazioni registrate.
Mancata Rinnovazione dell’Istruttoria
Il terzo motivo lamentava la mancata considerazione di una richiesta fondamentale: la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Nello specifico, si chiedeva la trascrizione di un interrogatorio di garanzia reso dall’imputato in una fase precedente del procedimento, sostenendo che tale atto fosse di importanza decisiva per la sua difesa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso integralmente inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la condanna, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale in caso di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha fornito una spiegazione chiara e puntuale per la sua decisione, analizzando separatamente i motivi proposti.
Per quanto riguarda le censure relative alle intercettazioni, i giudici di legittimità hanno osservato che esse erano ‘meramente riproduttive’ di argomentazioni già ampiamente esaminate e respinte dai giudici di merito. Il ricorrente, in sostanza, non stava sollevando una questione di violazione di legge, ma stava chiedendo alla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove. Questo tipo di richiesta è preclusa in sede di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. I motivi, quindi, miravano a un terzo grado di giudizio sul merito, non consentito.
Relativamente al terzo motivo, la Corte lo ha definito ‘assolutamente generico’. La difesa si era limitata a rivendicare la rilevanza dell’interrogatorio senza spiegare concretamente perché e in che modo la sua trascrizione avrebbe potuto modificare l’esito del processo. Una richiesta di rinnovazione istruttoria in appello (o un motivo di ricorso basato sul suo rigetto) deve essere specifica e dimostrare la ‘decisività’ della prova richiesta, un onere che nel caso di specie non è stato assolto.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può utilizzare questo strumento per tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminate nelle fasi precedenti. I motivi di ricorso devono individuare vizi di legittimità (violazione di legge o vizi logici della motivazione) e non possono limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni difensive già respinte o a formulare richieste generiche. L’esito, in questi casi, è un inevitabile ricorso inammissibile, con conseguente condanna a sanzioni economiche che aggravano la posizione del ricorrente.
Perché non si può chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove come le intercettazioni?
La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Non può sostituire la propria valutazione delle prove (come l’interpretazione di un’intercettazione) a quella dei giudici dei gradi precedenti (Tribunale e Corte d’Appello), ai quali spetta tale compito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non espone in modo chiaro e specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Nel caso esaminato, la difesa ha affermato che un interrogatorio era decisivo senza spiegare nel dettaglio perché e come avrebbe potuto cambiare la decisione finale, rendendo la richiesta vaga e non accoglibile.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, condanna il ricorrente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9673 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 12/03/1984
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono cons legge in sede di legittimità in quanto i primi due, diretti a contestare la valutazione probatoria sottesa al giudizio di alla Itilke del tenore delle intercettazioni apprezzate dai giudici del merito e a inutilizzabilità delle dette intercettazioni sono meramente riproduttivi di profili adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicament puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo all acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche;
il terzo, con il quale si lamenta la mancata considerazione della rinnovazione correlata alla trascrizione dell’interrogatorio di garanzia dell’imputato finireg 18/10/22 è assolutamente generica perché nel ricorso aprioristicamente si rivendica l decisoria di siffatta acquisizione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’a proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 25 novembre 2024.