Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’accesso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso irto di ostacoli procedurali. Un ricorso inammissibile è uno degli esiti più comuni e severi, che blocca l’analisi del caso sul nascere. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio pratico, spiegando perché un appello basato su motivi generici o sulla riproposizione di questioni di fatto sia destinato al fallimento.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bari. L’imputato, ritenuto colpevole, decideva di sfidare tale verdetto presentando ricorso per cassazione. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, contestando sia l’accertamento della sua responsabilità penale sia la misura della pena inflitta, compreso il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha troncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: l’analisi della correttezza formale e sostanziale dei motivi di impugnazione. La Corte ha stabilito che i motivi presentati non erano conformi a quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità, portando a conseguenze economiche negative per il ricorrente.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
L’ordinanza della Cassazione si basa su due pilastri argomentativi fondamentali che hanno condotto alla dichiarazione di inammissibilità.
Il primo riguarda la natura dei motivi, giudicati ‘meramente riproduttivi’ e incentrati su questioni di fatto. Il ricorrente, infatti, si è limitato a riproporre le stesse obiezioni già vagliate e respinte dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non è un ‘terzo grado di giudizio’ dove si possono rivalutare le prove; la sua funzione è quella di ‘giudice di legittimità’, ovvero controllare che la legge sia stata applicata correttamente. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti è un errore che porta inevitabilmente all’inammissibilità.
Il secondo pilastro è la ‘assoluta genericità’ delle censure relative alla pena. Nel contestare la condanna e il mancato riconoscimento delle attenuanti, il ricorso non ha specificato quali elementi concreti i giudici di merito avrebbero trascurato. Una critica efficace non può limitarsi a un generico dissenso, ma deve indicare con precisione gli aspetti pretermessi o mal valutati che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa. In assenza di tale specificità, la censura è considerata inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la preparazione del ricorso deve essere impeccabile sotto il profilo tecnico-giuridico. È inutile e controproducente riproporre argomenti fattuali già discussi o formulare critiche vaghe. Un ricorso inammissibile non solo impedisce di ottenere giustizia, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa specializzata che sappia distinguere tra critiche sul fatto, non ammesse, e censure sulla violazione di legge, le uniche che possono trovare ascolto in sede di legittimità.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano una mera riproduzione di argomenti già respinti nei gradi precedenti, sollevavano questioni di fatto non consentite in sede di legittimità, ed erano assolutamente generici, in particolare riguardo alla contestazione della misura della pena.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘meramente riproduttivi’?
Significa che il ricorso si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dai giudici di primo e secondo grado, senza individuare specifici errori di diritto (cioè di applicazione della legge) nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47416 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCI il 15/06/1967
avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità fin quanto per un verso meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche quanto alla ritenuta sussistenza della resistenza ascritta al ricorrente, anche sotto il versante soggettivo r evidente dalla dinamica propria della vicenda a giudizio e perlatro contrastato dalla dife proponendo questioni in fatto cono consentite in questa sede; per altro verso/ sono assolutamente generici perché nel contestate la misura della pena e il mancato riconoscimento att…y.u.cmte delleigeneriche non si evidenziano gli aspetti, pretermessi dal motivare dei giudici del merito che avrebbero potuto portare ad una valutazione di GLYPH mcrito di segno diverso’
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 ottobre 2024.