Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21439 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il 02/03/1995
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premesso che con sentenza del 5/4/2024 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia emessa il 3/7/2023 dal locale Tribunale nei confronti i
COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME riconosceva per entrambi l’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
rideterminando la pena nella misura del dispositivo.
2. Rilevato che propone ricorso per cassazione COGNOME Panta, contestando l’entità della sanzione che, in ragione del ruolo svolto e della condizione psicologica
del soggetto, avrebbe dovuto assestarsi sul minimo edittale.
3. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata
– pronunciandosi sulla questione qui riproposta – ha steso una motivazione del tutto solida ed adeguata, priva di illogicità manifesta e, dunque, non censurabile.
4. Rilevato, in particolare, e riconosciuto il comma 5 già richiamato, che la
Corte di appello – a fronte di “50 dosi di ottima qualità” di marijuana – ha individuato la pena base in tre anni di reclusione e 2.100 euro di multa, poi ridotta
per le circostanze attenuanti generiche a due anni di reclusione e 1.500 euro di multa, ed infine – per il rito – alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione 1.000 euro di multa. Tanto premesso, il motivo di ricorso risulta sviluppato su termini di fatto, evidentemente non consentiti e peraltro del tutto generici, limitandosi a sostenere che la sentenza avrebbe omesso di considerare “alcune circostanze fondamentali che dovevano comportare un differente giudizio prognostico in ordine alla personalità dell’imputato”, oltre al “ruolo svolto”, all “condizione psicologica” ed alle “altre circostanze indicate nell’atto di appello”, non ulteriormente specificate.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2025
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