Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Rigetta l’Appello per Motivi Generici
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è un percorso pieno di insidie procedurali. Un errore comune che può costare caro è la formulazione di motivi non adeguati, che porta a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e la contestazione dei fatti portino inevitabilmente a questa conclusione, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione economica.
Il Caso in Esame
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato questioni relative a una presunta violazione di legge e a un vizio di motivazione nella sentenza di secondo grado, contestando la sua responsabilità penale. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna da parte della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema, con una concisa ma perentoria ordinanza, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle accuse, ovvero non ha stabilito se l’imputato fosse colpevole o innocente. Si è fermata a un livello precedente, quello procedurale, stabilendo che il ricorso non aveva i requisiti minimi per essere esaminato.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale che regolano l’accesso al giudizio di legittimità:
1. Genericità e Mancanza di Specificità
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella genericità delle doglianze. La Corte ha osservato che i motivi del ricorso si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziando specificamente dove e perché il giudice precedente avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Ripetere le stesse tesi, senza una critica puntuale, rende il motivo non specifico e, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, inammissibile.
2. Divieto di Riesame dei Fatti
Il secondo e cruciale punto è la natura del giudizio di Cassazione. Questa Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito non è rivalutare le prove (testimonianze, documenti, perizie) o ricostruire i fatti, ma solo verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio. Nel caso di specie, il ricorso si traduceva in ‘mere doglianze in punto di fatto’, ovvero in un tentativo di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione delle prove, attività che le è preclusa. Questo errore trasforma il ricorso in uno strumento non consentito dalla legge in questa sede.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si può ridiscutere l’intero processo. È uno strumento tecnico che richiede motivi specifici, pertinenti e focalizzati su questioni di diritto. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione individui con precisione i vizi della sentenza di appello e argomenti esclusivamente in diritto, senza tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti. In caso contrario, le conseguenze sono la chiusura del processo e l’addebito di ulteriori costi e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, non specifici, e si limitavano a riproporre le stesse ragioni già respinte in appello. Inoltre, consisteva in una contestazione dei fatti, non permessa in sede di Cassazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso è generico?
Significa che non critica specificamente il ragionamento della sentenza impugnata, ma si limita a ripetere argomenti già esaminati o a presentare lamentele vaghe, senza una reale correlazione con la motivazione della decisione del giudice precedente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4969 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4969 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 06/02/1981
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso con il qualé’èontesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità del ricorrente è del tutto generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
peraltro, il motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente