Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi dell’Appello Sono Troppo Generici
Nel processo penale, la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede precisione e il rispetto di rigidi requisiti formali e sostanziali. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio delle conseguenze di un’impugnazione mal formulata, evidenziando come un ricorso inammissibile non solo venga respinto, ma comporti anche sanzioni economiche per il proponente. Questo caso riguarda il rigetto di una richiesta di misure alternative alla detenzione e la successiva dichiarazione di inammissibilità dell’appello da parte della Suprema Corte.
I fatti del caso
Un condannato aveva richiesto al Tribunale di Sorveglianza l’applicazione di misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova ai servizi sociali o la detenzione domiciliare. Il Tribunale, tuttavia, aveva respinto tali istanze. La decisione si basava su una valutazione negativa della personalità del soggetto, evidenziando un concreto pericolo di recidiva e il fatto che il condannato non avesse usufruito in precedenza dei permessi premio, elementi considerati indicativi di una mancata revisione critica del proprio passato criminale.
I motivi del ricorso e il ricorso inammissibile
Contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione. L’obiettivo del ricorrente era contestare la valutazione sulla sua pericolosità sociale, sostenendo che il Tribunale avesse errato nel giudizio.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato la criticità dell’impugnazione. Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché basato su motivi non consentiti dalla legge e formulato in maniera del tutto generica.
La distinzione tra merito e legittimità
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte è un giudice di legittimità, non di merito. Questo significa che il suo compito non è rivalutare i fatti del caso (come la pericolosità di un individuo), ma verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Le argomentazioni del ricorrente, invece, erano interamente concentrate sul merito, tentando di convincere la Corte a sostituire la propria valutazione a quella del Tribunale di Sorveglianza, un’operazione non permessa in questa sede.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha spiegato che le doglianze del ricorrente si limitavano a contestare la valutazione sulla sua attuale pericolosità, proponendo argomenti di fatto non valutabili in sede di legittimità. Inoltre, tali argomenti sono stati ritenuti ‘del tutto generici’, privi cioè di quel grado di specificità necessario per evidenziare un reale vizio di legge o di motivazione nell’ordinanza impugnata. Un ricorso, per essere ammissibile, deve indicare in modo preciso quali norme sarebbero state violate o dove risiederebbe l’illogicità della motivazione, non limitarsi a esprimere un dissenso sulla decisione.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione viene comminata quando non emergono elementi che possano escludere la colpa del proponente nel presentare un ricorso palesemente infondato. La decisione ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, deve essere esercitato con responsabilità. Un ricorso inammissibile perché generico o basato su motivi non consentiti non è solo inefficace, ma rappresenta un onere per il sistema giudiziario e comporta conseguenze economiche dirette per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si basava su motivi generici e non consentiti. Il ricorrente ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti (la sua pericolosità sociale), un’operazione che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per le impugnazioni infondate presentate con colpa.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione sulla pericolosità sociale fatta da un Tribunale di Sorveglianza?
Non è possibile contestare direttamente la valutazione nel merito, cioè sostenendo semplicemente che il Tribunale abbia sbagliato a giudicare. È possibile farlo solo se si dimostra che la decisione del Tribunale viola una specifica norma di legge o è basata su una motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5284 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5284 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIAZZA ARMERINA il 27/11/1997
avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
(2.ri
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 10 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta ha respinto le domande di applicazione di misure alternati (affidamento in prova o detenzione domiciliare) introdotte da COGNOME NOME. In motivazione si evidenzia il concreto pericolo di recidiva e la manca fruizione dei permessi premio.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e generici.
Ed invero, le doglianze si dirigono alla valutazione di attuale pericolosità propongono il superamento con argomenti in fatto, non valutabili in sede d legittimità e- in ogni caso – del tutto generici.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibili al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pr pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente