Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Rischi di un Appello Generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è un’azione priva di rischi. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente le porte a una revisione del caso, ma può anche comportare significative conseguenze economiche. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’infondatezza dei motivi possano portare a una tale declaratoria.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Palermo. L’imputato, attraverso il suo legale, ha deciso di impugnare la decisione, portando la questione all’attenzione della Corte di Cassazione. I motivi del ricorso si concentravano su un presunto difetto di motivazione della sentenza d’appello, su presunte violazioni di norme procedurali e sulla richiesta di esclusione dell’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha emesso un’ordinanza lapidaria, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, giudicando l’appello stesso come non idoneo a procedere a una valutazione di fondo. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi che evidenziano le carenze strutturali del ricorso presentato.
Genericità del Motivo sulla Responsabilità
Il primo punto contestato dalla Cassazione riguarda l’asserito difetto di motivazione della sentenza impugnata. Secondo i giudici supremi, il ricorrente ha lamentato tale vizio in termini “assolutamente generici”. Al contrario, una lettura della sentenza della Corte d’Appello rivelava una motivazione non solo esistente, ma anche caratterizzata da “lineare e coerente logicità” e da un’analisi completa degli elementi processuali. Un motivo di ricorso generico, che non si confronta specificamente con le argomentazioni del giudice precedente, è destinato all’inammissibilità.
Palese Infondatezza delle Violazioni Processuali
In secondo luogo, il ricorso denunciava la violazione di norme procedurali. Anche su questo punto, la Corte è stata netta, affermando che tali presunte violazioni erano “palesemente smentite dagli atti processuali”. Ciò significa che le affermazioni del ricorrente erano in diretto contrasto con quanto emergeva dai documenti del fascicolo processuale. Quando un’affermazione è documentalmente smentita, il motivo di ricorso è considerato manifestamente infondato.
Irrilevanza della Questione sulla Recidiva
Infine, il ricorrente chiedeva l’esclusione della recidiva. La Corte ha liquidato anche questo motivo come “manifestamente inconferente” e “privo di confronto critico” con le valutazioni già espresse nella decisione impugnata. In pratica, il ricorrente non ha fornito argomenti validi e pertinenti per smontare il ragionamento della Corte d’Appello sulla recidiva, limitandosi a riproporre una richiesta senza sostenerla adeguatamente.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità. Per essere ammissibile, un ricorso deve essere specifico, pertinente e deve confrontarsi criticamente con la decisione impugnata. Motivi generici, contraddetti dai fatti o irrilevanti non superano il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza, come stabilito dall’art. 616 c.p.p., non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori costi a carico del ricorrente, a titolo di sanzione per aver attivato inutilmente la macchina della giustizia suprema.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La decisione impugnata diventa definitiva e, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Per quali ragioni principali il ricorso in esame è stato ritenuto inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile per tre motivi principali: 1) la lamentela sul difetto di motivazione era eccessivamente generica e non specifica; 2) le presunte violazioni di norme processuali erano palesemente smentite dai documenti agli atti; 3) la richiesta di esclusione della recidiva era manifestamente irrilevante e priva di un confronto critico con la decisione della corte precedente.
Qual è la conseguenza economica per chi presenta un ricorso inammissibile?
La conseguenza economica diretta, stabilita dalla legge, è la condanna al pagamento di due voci: le spese processuali sostenute per il giudizio di cassazione e una sanzione pecuniaria (in questo caso di 3.000 euro) da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5583 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5583 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per verso lamenta in termini assolutamente generici un asserito difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricor vizio che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, per altro verso sollecit l’esclusione della recidiva in termini manifestamente inconferenti oltre che del tutto pri confronto critico con le valutazioni sul punto rese dalla decisione gravata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 19 gennaio 2024.