Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi Generici Portano alla Condanna
L’esito di un processo penale non è quasi mai l’ultimo capitolo di una vicenda giudiziaria. Spesso si ricorre ai gradi di giudizio successivi, fino alla Suprema Corte di Cassazione. Tuttavia, per ottenere una revisione della decisione, non basta essere insoddisfatti: è necessario presentare motivi di ricorso validi e specifici. Un recente provvedimento della Cassazione chiarisce le conseguenze di un ricorso inammissibile, fondato su doglianze generiche, confermando un principio fondamentale della procedura penale.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’obiettivo del ricorrente era ottenere una pena più mite, contestando la decisione dei giudici di merito riguardo alla determinazione della sanzione, in particolare per il diniego delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della richiesta di una pena più bassa, ma si è fermata a un gradino prima, valutando la stessa ammissibilità dell’impugnazione. La conseguenza diretta di questa declaratoria, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta dei motivi presentati dal ricorrente, definendoli ‘generici’. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello di Bologna aveva fornito una motivazione ‘adeguatamente motivata’ e ‘puntuale’ sia sulla negazione delle attenuanti generiche sia sulla valutazione della recidiva.
A fronte di questa solida motivazione, il ricorrente non ha sollevato una critica specifica, indicando un preciso ‘vizio di motivazione’ (ad esempio, una contraddizione o una manifesta illogicità nel ragionamento del giudice). Si è invece limitato a ‘invocare una pena più mite’, senza fornire elementi concreti che giustificassero tale richiesta. In sostanza, il ricorso non ha attaccato la logica della sentenza impugnata, ma ha semplicemente manifestato un dissenso generico. Questo tipo di doglianza non è sufficiente per attivare il giudizio della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità, chiamato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente contestare il risultato finale; è indispensabile strutturare un ricorso che identifichi con precisione i vizi della decisione precedente. Un ricorso inammissibile non solo non porta ad alcun beneficio, ma comporta anche significative conseguenze economiche.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende non è una sanzione accessoria, ma un deterrente contro la presentazione di impugnazioni esplorative o palesemente infondate, che congestionano il sistema giudiziario. Pertanto, la redazione di un atto di appello o di ricorso richiede un’analisi tecnica approfondita della sentenza impugnata, finalizzata a individuare vizi specifici e non a proporre una generica richiesta di un esito più favorevole.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Il ricorrente si è limitato a chiedere una pena più mite senza indicare in modo specifico e concreto un vizio nella motivazione della sentenza della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, come previsto dalla legge, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.
Come ha valutato la Cassazione la motivazione della Corte d’Appello?
La Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato in modo adeguato e puntuale la sua decisione sulla determinazione della pena, giustificando correttamente sia il diniego delle attenuanti generiche sia la valutazione della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46301 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46301 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ritenuto che la Corte di appello di Bologna ha adeguatamente motivato in merit determinazione della pena, fornendo giustificazione sia in punto di recidiva che di din attenuanti generiche;
ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fron motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna c indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale con ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in delra cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo dete in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 2 novembre 2023
•liere estensore
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