Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si contesta la legittimità di una sentenza. Tuttavia, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce, ancora una volta, le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre argomenti già esaminati. Analizziamo insieme questo caso per capire perché la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte contro una sentenza della Corte di Appello di Napoli. L’imputato, attraverso i suoi legali, ha cercato di contestare la decisione di secondo grado, sollevando questioni relative sia alla determinazione della pena (il cosiddetto trattamento sanzionatorio) sia all’aumento applicato a titolo di continuazione tra reati.
L’Analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminando l’atto, ha rapidamente rilevato una criticità fondamentale: i motivi del ricorso erano generici. Invece di formulare critiche puntuali e specifiche contro la logica giuridica seguita dalla Corte di Appello, il ricorso si limitava a riproporre le stesse censure che erano già state vagliate e respinte nel precedente grado di giudizio. In sostanza, era una riproduzione di argomentazioni già note, senza un reale confronto con le motivazioni della sentenza impugnata. Questo approccio ha portato la Corte a dichiarare il ricorso inammissibile, una decisione con conseguenze significative per il ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine del diritto processuale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo motivo, è indispensabile che le censure mosse siano specifiche e pertinenti.
La Corte ha spiegato che i motivi dedotti si sono rivelati:
1. Generici e riproduttivi: Non contenevano argomentazioni nuove o critiche mirate a smontare il ragionamento dei giudici di appello. Ripetere doglianze già disattese, senza spiegare perché la risposta della Corte d’Appello sarebbe errata, non costituisce un valido motivo di ricorso.
2. Manifestamente infondati: In particolare, le critiche relative all’aumento di pena per la continuazione sono state ritenute prive di qualsiasi fondamento giuridico.
Di fronte a un ricorso con queste caratteristiche, la Corte non può entrare nel merito delle questioni, ma deve fermarsi a una pronuncia di inammissibilità. Questa decisione non solo conferma la sentenza impugnata in via definitiva, ma attiva anche sanzioni accessorie a carico del ricorrente.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Le conclusioni tratte da questa ordinanza sono chiare e severe. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la fine del percorso processuale per l’imputato, ma anche la sua condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa decisione funge da monito: le impugnazioni, specialmente in sede di legittimità, devono essere preparate con estrema cura e precisione. Non sono ammesse scorciatoie o tentativi di ottenere una nuova valutazione dei fatti già ampiamente discussi. Un ricorso generico non solo è inutile ai fini della difesa, ma si trasforma in un costo economico aggiuntivo per chi lo propone, ribadendo l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare motivi di ricorso specifici, pertinenti e giuridicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza formulare critiche specifiche alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Secondo la decisione, i motivi sono ‘generici’ quando non contestano specificamente il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, ma si limitano a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nel grado di giudizio precedente, senza confrontarsi con le motivazioni del giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40818 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40818 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(NOMENOME
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché tanto riprodutt censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito quanto alla corretta determinazione del trattame sanzionatorio quanto manifestamente infondati in ordine all’aumento della pen a titolo di continuazione (v. pag. 4 sent.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende.