Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente ripetere le stesse lamentele già esposte nei gradi precedenti; è necessario attaccare specificamente la logica giuridica della sentenza impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda questa regola fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e riproduttivi. Analizziamo insieme questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila. L’individuo, attraverso il suo legale, ha sollevato tre principali questioni davanti alla Suprema Corte:
1. La presunta nullità derivante dalla mancata traduzione degli atti durante la prima udienza e dalla dichiarazione di assenza.
2. Un’errata valutazione sulla sussistenza della recidiva.
3. Un vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione di una sanzione sostitutiva alla detenzione.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha esaminato ciascun motivo e li ha ritenuti tutti infondati, portando a una declaratoria di inammissibilità.
Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha smontato le argomentazioni del ricorrente punto per punto, evidenziando una carenza fondamentale: la specificità. Vediamo nel dettaglio le ragioni del rigetto.
Primo e Secondo Motivo: La Genericità delle Censure
Sia la questione sulla mancata traduzione che quella sulla recidiva sono state giudicate prive di specificità. La Corte ha osservato che il ricorso si limitava a riproporre le stesse identiche doglianze già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già fornito risposte logiche e giuridicamente corrette. In particolare, per quanto riguarda la recidiva, i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la loro decisione, basandosi sui criteri dell’art. 133 del codice penale per valutare la capacità a delinquere dell’imputato e la sua inclinazione a commettere ulteriori reati.
Terzo Motivo: La Mancata Richiesta di Sanzioni Sostitutive
Il terzo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La Corte ha sottolineato un fatto cruciale: il ricorrente non aveva mai formulato una richiesta per la concessione di sanzioni sostitutive durante l’udienza di appello. È un principio consolidato che non si possa lamentare in Cassazione la mancata pronuncia su un’istanza che non è mai stata presentata nel grado di giudizio precedente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su principi cardine della procedura penale. In primo luogo, il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Pertanto, i motivi devono essere specifici e criticare puntualmente gli errori di diritto della sentenza impugnata, non limitarsi a ripetere argomenti già vagliati.
In secondo luogo, la valutazione della pericolosità sociale e della recidiva rientra nell’ambito del giudizio di merito, e la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, cosa che in questo caso non era. La Corte d’Appello aveva correttamente giustificato la sua valutazione sulla base dei precedenti dell’imputato e della sua condotta.
Infine, il principio dispositivo impone che le parti processuali avanzino le proprie richieste nei tempi e nei modi previsti. La mancata richiesta di una sanzione sostitutiva in appello preclude la possibilità di sollevare la questione per la prima volta in sede di legittimità.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di cassazione: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di una difesa pigra o non attenta. Non basta essere in disaccordo con una sentenza; è essenziale articolare critiche nuove, pertinenti e specifiche che mettano in luce un vero errore di diritto. La declaratoria di inammissibilità non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, aggravando la posizione del ricorrente. Un monito, dunque, a preparare le impugnazioni con la massima cura e professionalità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono privi di specificità, ovvero se si limitano a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dal giudice precedente, senza contestare in modo puntuale le ragioni della decisione impugnata.
È sufficiente lamentare la mancata concessione di una sanzione sostitutiva in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, se il ricorrente non ha formulato una richiesta specifica per la sanzione sostitutiva durante il processo di appello, non può lamentarne la mancata concessione per la prima volta in Cassazione, rendendo il motivo manifestamente infondato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna precedente, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso non valido.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39305 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39305 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
ritenuto che il primo motivo – sulla mancata traduzione dell’imputato alla prima udienza e sulla nullità della dichiarazione di assenza dello stesso – è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 2 ).
Rilevato che il secondo motivo sulla sussistenza della recidiva è privo di specificità per lo stes motivo. In ogni caso, il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficial valutazione incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell’imputato, prevista d criteri di cui all’art. 133 cod. pen. che regola l’esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul di colpevolezza. E’, pertanto, adeguatamente soddisfatto l’onere di motivazione sul punto della influenza, quale fattore criminogeno, delle pregresse condanne, sulla commissione del fatto per cui si procede e valorizzando la condotta criminosa indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (cfr. Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, COGNOME, Rv. 270419).
Osservato che il terzo motivo sul vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva è manifestamente infondato, non avendo il ricorrente formulato alcuna richiesta in merito, nemmeno nel corso dell’udienza di discussione del gravame (vedi Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 – 01).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024