Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per essere esaminato deve rispettare requisiti stringenti. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una revisione del caso, ma comporta anche conseguenze economiche significative per chi lo propone. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e la riproposizione di argomenti già trattati portino inevitabilmente a questa conclusione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito, i quali avevano ritenuto insussistente la causa di giustificazione dello stato di necessità e avevano negato l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, anche in considerazione dei precedenti specifici dell’imputata. La difesa ha quindi deciso di portare la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La decisione della Corte si fonda su principi procedurali consolidati e chiari. Vediamo nel dettaglio perché il ricorso è stato giudicato inammissibile.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Il fulcro della decisione risiede nella “genericità” dei motivi addotti dalla ricorrente. La Corte ha osservato che le doglianze presentate non facevano altro che riproporre le stesse questioni già ampiamente e puntualmente affrontate e respinte dalla Corte d’Appello. Non vi è stato un confronto critico ed effettivo con le motivazioni della sentenza impugnata; la difesa si è limitata a ripetere le proprie tesi, senza evidenziare specifici errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di secondo grado. Questo approccio è in contrasto con la funzione della Corte di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità.
Il Divieto di Proporre Motivi Nuovi
Un altro aspetto cruciale ha riguardato un motivo specifico del ricorso: la contestazione relativa alla dichiarazione di “delinquente abituale”. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era mai stata sollevata nell’atto di appello. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta di dedurre in Cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei precedenti gradi di giudizio. Pertanto, questo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto “nuovo”.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, volto a censurare vizi di legittimità della sentenza impugnata e non a sollecitare una nuova valutazione dei fatti. La mera riproposizione delle medesime argomentazioni, senza un dialogo critico con la decisione appellata, rende il ricorso inammissibile. Le conseguenze non sono solo processuali, con la conferma della condanna, ma anche economiche. La condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 c.p.p., ha una funzione sanzionatoria e deterrente, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate che gravano sul sistema giudiziario.
Cosa significa presentare un ricorso con ‘motivi generici’?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono vaghe e non si confrontano specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse questioni già decise senza evidenziare errori di diritto o vizi logici.
Perché un motivo di ricorso non presentato in appello diventa inammissibile in Cassazione?
Perché l’art. 606, comma 3 del codice di procedura penale stabilisce che non è possibile presentare in Cassazione motivi che non siano già stati enunciati nei precedenti gradi di giudizio. Si tratta di un principio che mira a garantire la progressione ordinata del processo.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, il cui importo è determinato dal giudice in base alle questioni trattate. Nel caso specifico, la somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PESCARA il 17/08/1978
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono tutti affetti da genericità rispetto alla puntuale motivazione della Corte di appello di L’Aquila, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla insussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità, nonché sulle ragioni del diniego della causa di non punibilità della tenuità del fatto, in ragione dei precedenti anche specifici;
ritenuto che la riproposizione delle medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che il motivo sulla dichiarazione di delinquente abituale non è stato dedotto nell’atto di appello ed è, pertanto, inammissibile ex art. 606, comma 3 c.p.p.;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente COGNOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10 gennaio 2025