Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto fondamentale sulla corretta formulazione dei ricorsi giudiziari, in particolare su cosa costituisca un ricorso inammissibile. Il caso riguarda un individuo sanzionato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. La decisione della Suprema Corte chiarisce che la presentazione di motivi di appello generici, che non si confrontano criticamente con la decisione impugnata, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva tra le sue prescrizioni l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione dopo le ore 22:00. In data 22 gennaio 2015, violava tale obbligo. Per questa trasgressione, veniva processato e condannato sia in primo grado che dalla Corte d’Appello.
Contro la sentenza di secondo grado, l’individuo proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo. Tuttavia, tale motivo è stato giudicato dalla Suprema Corte come caratterizzato da “assoluta ed insuperabile genericità”. In sostanza, le contestazioni del ricorrente non entravano nel merito delle argomentazioni logiche e giuridiche della Corte d’Appello, ma si limitavano a lamentare genericamente la presunta scarsa offensività del fatto e a menzionare le ragioni che lo avrebbero determinato, senza però costruire una critica puntuale e specifica della sentenza impugnata.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del diritto processuale: un’impugnazione, per essere valida, deve contenere censure specifiche contro il provvedimento che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o riproporre le stesse argomentazioni già respinte nel grado precedente senza articolarle in una critica puntuale alla motivazione della sentenza d’appello.
Secondo i giudici, il ricorrente ha rinunciato a un confronto effettivo con le considerazioni “articolate e logiche” svolte dalla Corte territoriale. Le sue lamentele sono state definite “apodittiche”, ovvero presentate come affermazioni indimostrate, che non si preoccupavano di smontare il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è netta: il ricorso è inammissibile perché i motivi addotti sono generici. La Corte di Appello aveva già analizzato e risolto le obiezioni difensive, ma il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, ha evitato di confrontarsi con tale analisi. Questo atteggiamento processuale equivale a una mancata impugnazione, poiché non individua specifici vizi della sentenza di secondo grado. La genericità dei motivi impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere la propria funzione di controllo di legittimità sulla decisione. Di conseguenza, non potendo esaminare il merito della questione, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’atto. Oltre a ciò, in assenza di elementi che potessero far ritenere incolpevole il ricorrente nell’aver proposto un’impugnazione così palesemente infondata, scatta la condanna accessoria al pagamento di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
La pronuncia ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario: la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche concrete. La condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro) funge da deterrente contro la presentazione di appelli pretestuosi o redatti in modo negligente. Questa ordinanza serve quindi da monito sull’importanza di affidarsi a una difesa tecnica che sappia articolare le proprie censure in modo critico, puntuale e pertinente rispetto alla decisione che si intende contestare.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono di assoluta e insuperabile genericità, ovvero quando non si confrontano in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata ma si limitano a lamentele apodittiche.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono “generici”?
Significa che le contestazioni non sono specifiche e non criticano puntualmente il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. In questo caso, il ricorrente ha lamentato la scarsa offensività della trasgressione senza però confrontarsi con le ragioni articolate e logiche fornite dalla Corte di Appello per respingere tale tesi.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono duplici: la prima è che il ricorso non viene esaminato nel merito e la sentenza impugnata diventa definitiva. La seconda è di natura economica: il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la sua colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1666 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ACQUAVIVA DELLE FONTI il 04/03/1991
avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato per sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubbli sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto, tra l’altr rincasare non oltre le ore 22:00, ha violato, il 22 gennaio 2015, tale prescrizione;
che, con l’unico motivo di ricorso per cassazione, COGNOME svol contestazioni di assoluta ed insuperabile genericità in ordine alla congruità motivazione sottesa all’affermazione della sua penale responsabilità, profilo la Corte di appello ha compiutamente analizzato e risolto disattendendo obiezioni difensive, imperniate sulla scarsa offensività della trasgressione e ragioni che la avrebbero determinata, cioè svolgendo articolate e logic considerazioni, con le quali il ricorrente – apoditticamente lamentando malgoverno del compendio istruttorio e l’irrazionalità del percorso argomentatìv concordemente seguito dai giudici di merito – rinunzia, in sostanza, confrontarsi;
ritenuto che, pertanto, deve essere senz’altro dichiarata l’inammissibilità ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa ne determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 28/09/2023.