Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, un’opportunità cruciale per contestare una decisione. Tuttavia, questo strumento deve essere utilizzato con rigore e precisione. Un’ordinanza recente ci mostra come un ricorso inammissibile, a causa della sua genericità, non solo fallisca nel suo intento ma comporti anche significative conseguenze economiche. Analizziamo insieme il caso.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, tramite i suoi legali, ha cercato di contestare la decisione del giudice di secondo grado, basando la propria difesa su presunti vizi della sentenza impugnata.
Tuttavia, l’atto presentato si è rivelato problematico sin dalla sua impostazione. Invece di articolare in modo dettagliato le ragioni di diritto che avrebbero dovuto portare all’annullamento della sentenza, il ricorso si è limitato a formulare critiche vaghe e non circostanziate.
La Decisione della Corte: il Ricorso è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato l’atto, ha emesso un’ordinanza dal contenuto netto e inequivocabile: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione impedisce alla Corte di entrare nel merito della questione, fermando il processo di revisione sul nascere.
Oltre alla declaratoria di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Si tratta di una conseguenza diretta prevista dalla legge per scoraggiare la presentazione di impugnazioni palesemente infondate o mal formulate.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La ragione fondamentale della decisione risiede nella natura dei motivi presentati. La Corte ha sottolineato come le argomentazioni del ricorrente fossero “mere doglianze del tutto generiche”. In pratica, il ricorso si limitava a menzionare la mancata applicazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale e a lamentare una “omessa motivazione” su quel punto, senza però fornire alcuna argomentazione concreta a supporto di tale tesi.
Il giudizio di Cassazione, è bene ricordarlo, è un giudizio di legittimità, non di merito. Ciò significa che la Suprema Corte non riesamina i fatti del processo, ma valuta unicamente se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge. Per fare ciò, è indispensabile che il ricorrente indichi in modo specifico e dettagliato quali norme sarebbero state violate e perché, costruendo un ragionamento giuridico solido. Un semplice riferimento a un articolo di legge, senza spiegare come e perché sarebbe stato violato nel caso specifico, non è sufficiente e rende il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Precisione e Specificità sono Essenziali
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza davanti alla Corte di Cassazione deve farlo con argomenti precisi, pertinenti e ben sviluppati. La genericità non è ammessa e, come dimostra questo caso, può costare cara.
La condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria non è solo una punizione per il ricorrente, ma anche un monito per tutti gli operatori del diritto. Serve a sottolineare l’importanza di un approccio serio e ponderato all’impugnazione, evitando di intasare il sistema giudiziario con ricorsi superficiali o dilatori. In definitiva, la chiarezza e il rigore non sono solo virtù stilistiche, ma requisiti essenziali per la validità di un atto processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti erano costituiti da doglianze generiche, senza alcuna argomentazione specifica a supporto. Il ricorrente si è limitato a dedurre la mancata applicazione di una norma di legge e l’omessa motivazione sul punto, senza sviluppare il ragionamento.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa intende la Corte per “mere doglianze del tutto generiche”?
Significa che le critiche mosse alla sentenza impugnata erano vaghe e superficiali. Non contenevano un’analisi specifica degli errori di diritto che il giudice precedente avrebbe commesso, ma si limitavano a enunciare un presunto vizio in modo astratto, rendendo impossibile per la Corte di Cassazione valutarne la fondatezza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 716 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/01/1975
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 101
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze del tutto generiche, che si limitano, senza alcuna argomentazione, a dedurre la mancata applicazionedell’art. 129 cod. proc. pen. e la omessa motivazione sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/11/2023