Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità dei Motivi Porta alla Condanna
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la vaghezza delle argomentazioni possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi procedurali alla base della decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. L’imputato, tramite il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso verteva su una presunta mancanza di motivazione da parte dei giudici di merito in relazione a ‘eventuali’ cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 novembre 2023, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione è stata netta e basata su un principio fondamentale del diritto processuale: i motivi di ricorso devono essere specifici e non generici.
Le Motivazioni dietro il Ricorso Inammissibile
La Corte ha ritenuto che i motivi addotti nel ricorso non fossero consentiti dalla legge in sede di legittimità. Le ragioni di questa severa valutazione risiedono nella natura stessa delle contestazioni sollevate. Le ‘doglianze’ (cioè le lamentele) sono state definite ‘del tutto generiche’.
In pratica, il ricorrente si è limitato a dedurre, senza fornire alcun riferimento concreto o specifico alla fattispecie, una generica mancanza di motivazione sulla sussistenza di ‘eventuali’ cause di non punibilità. Questo approccio è stato considerato inidoneo a innescare un controllo di legittimità da parte della Cassazione. Per la Corte, un ricorso valido non può limitarsi a formulare ipotesi astratte, ma deve indicare con precisione quali aspetti della sentenza impugnata sono errati e perché, collegandoli a specifici elementi processuali.
Conclusioni: L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Questa ordinanza ribadisce un principio cardine del sistema delle impugnazioni penali: la specificità dei motivi. Un ricorso inammissibile non è solo un atto che non viene esaminato nel merito, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Per evitare tale esito, è indispensabile che l’atto di impugnazione articoli critiche precise, dettagliate e pertinenti alla decisione contestata, dimostrando come e perché il giudice di grado inferiore avrebbe commesso un errore di diritto. La genericità, al contrario, equivale a un’abdicazione al diritto di difesa e viene sanzionata dal sistema processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano del tutto generici. Si limitavano a lamentare una presunta mancanza di motivazione su ‘eventuali’ cause di non punibilità, senza alcun riferimento specifico al caso concreto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘doglianze generiche’ in un ricorso?
Si intendono contestazioni vaghe, che non indicano in modo specifico e dettagliato gli errori di diritto o di motivazione presenti nella sentenza impugnata, ma si limitano a critiche astratte e non circostanziate.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 704 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 704 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 14/02/1991
avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da doglianze del tutto generiche sulla r responsabilità penale, che si limitano a dedurre / senza alcun altro riferimento, la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza di “eventuali” cause di no punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10/11/2023