Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, ma non è una porta sempre aperta. Un ricorso inammissibile può non solo porre fine alla speranza di una riforma della sentenza, ma anche comportare significative conseguenze economiche. L’ordinanza n. 44594/2024 della Corte di Cassazione ne è un chiaro esempio, illustrando come la genericità dei motivi porti a una condanna certa per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di una condanna confermata dalla Corte d’Appello di Firenze, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue doglianze si concentravano su due aspetti principali: il trattamento sanzionatorio ricevuto e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Tuttavia, anziché formulare critiche precise e giuridicamente fondate contro la sentenza d’appello, il ricorrente si limitava a riproporre argomentazioni di fatto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del giudizio di legittimità: la Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su argomenti chiari e consolidati, che ogni avvocato dovrebbe tenere a mente prima di impugnare una sentenza.
### Genericità e Ripetitività dei Motivi
Il primo vizio fatale del ricorso era la sua genericità. Le censure erano descritte come “doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura” già esaminati e respinti in appello. In pratica, il ricorrente non ha spiegato perché la decisione della Corte d’Appello fosse sbagliata dal punto di vista logico o giuridico. Si è limitato a ripetere la sua versione dei fatti, ignorando completamente le argomentazioni con cui i giudici di secondo grado avevano motivato la loro sentenza. Questo comportamento rende il ricorso privo della necessaria specificità richiesta dalla legge.
### La Condanna alle Spese e all’Ammenda
La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori sanzioni economiche. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione si basa sul principio, affermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 186 del 2000), che chi propone un ricorso senza possibilità di accoglimento, per colpa nella valutazione dei presupposti, deve farsi carico delle conseguenze. Non si tratta di una punizione automatica, ma della constatazione che l’attivazione della macchina della giustizia senza un valido motivo costituisce un onere per il sistema.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale: il ricorso in Cassazione deve essere un atto tecnico, preciso e focalizzato sui vizi di legittimità della sentenza impugnata. Non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione; è necessario dimostrare, con argomenti giuridici puntuali, dove e perché il giudice precedente ha errato nell’applicare la legge o nel motivare la sua scelta. Proporre un ricorso generico, che ignora le ragioni della sentenza d’appello, è una strategia destinata al fallimento che comporta non solo la delusione della sconfitta, ma anche un concreto e pesante esborso economico.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi presentati sono generici, si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, oppure sollevano questioni di fatto che non possono essere riesaminate in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Cosa si intende per ‘motivi meramente riproduttivi’?
Significa che le censure proposte nel ricorso per Cassazione sono una semplice copia di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere alcuna critica specifica e pertinente contro le argomentazioni logico-giuridiche usate da quest’ultima per respingerle.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44594 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44594 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME (CUI 04H7Z9C) nato il 18/09/1993
avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
f
letto il ricorso proposto nell’interesse di Gaznnend Koci avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, costituiti doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al tratt sanzionatorio ed al diniego della circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti immuni da vizi logici o giuridici, completam trascurati dal ricorrente (si veda pagina 3);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.