Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Corte di Cassazione richiede precisione e specificità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile, basato su motivi vaghi e ripetitivi, non solo non porti al risultato sperato, ma comporti anche significative conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere i criteri di ammissibilità e le relative implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, sollevando due motivi di censura principali. Tali motivi riguardavano, da un lato, una versione alternativa dei fatti proposta dall’imputato e, dall’altro, il trattamento sanzionatorio applicato nei suoi confronti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, non solo la sentenza impugnata è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su una valutazione netta dei motivi presentati. Essi sono stati ritenuti “generici, versati in fatto e meramente riproduttivi” di censure già avanzate e respinte nel giudizio d’appello. In sostanza, il ricorso non introduceva nuovi elementi di diritto o vizi logici evidenti nella sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse argomentazioni fattuali.
I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte territoriale avesse già adeguatamente esaminato e disatteso tali argomentazioni con “corretti argomenti giuridici” e “senza incorrere in alcun vizio logico”. Pertanto, il tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, mascherato da ricorso per cassazione, non poteva che essere respinto.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha attivato precise conseguenze previste dal codice di procedura. La prima è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. La seconda, più onerosa, è il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La Corte ha giustificato questa sanzione richiamando un principio consolidato, avvalorato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 186 del 2000), secondo cui non si può ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nel determinare la causa di inammissibilità. Proporre un ricorso palesemente infondato e generico costituisce, infatti, una condotta colposa che giustifica l’applicazione della sanzione, fungendo da deterrente contro l’abuso dello strumento processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, si concentrano su questioni di fatto già decise nei gradi precedenti, o sono semplicemente una ripetizione di argomentazioni già respinte, senza evidenziare specifici vizi di legge o di logica nella sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione, in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la sanzione è stata di 3.000 euro.
La condanna alla sanzione pecuniaria è automatica in caso di inammissibilità?
Sì, la condanna è una conseguenza diretta dell’inammissibilità, a meno che non si possa escludere la colpa del ricorrente. La giurisprudenza, tuttavia, presume la colpa quando vengono proposti ricorsi con motivi palesemente infondati o generici, come nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44567 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44567 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a IVREA il 24/07/1999
avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità (in partic sulla alternativa versione dei fatti offerta dall’imputato) ed al trattamento sanzionatorio, adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, e senza incorrere in alcu vizio logico, dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1’11 ottobre 2024.