Ricorso Inammissibile: La Cassazione sanziona i motivi generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché fondato su doglianze generiche e ripetitive. Questa decisione non solo chiude la porta a ulteriori discussioni sul caso, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente ha impugnato la decisione di secondo grado, portando la questione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. L’obiettivo era ottenere una revisione della valutazione sulla sua responsabilità e sul trattamento sanzionatorio applicato nei gradi di merito precedenti.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 44551 del 2024, ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione significa che i giudici non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla correttezza formale e sostanziale dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione chiara e netta per la sua decisione. Il ricorso inammissibile è stato tale per due ragioni principali:
1. Motivi Generici e di Fatto: I motivi presentati erano semplici ‘doglianze in punto di fatto’, ovvero contestazioni sulla ricostruzione degli eventi già valutata dai giudici di merito. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che valuta la corretta applicazione della legge.
2. Ripetitività delle Censure: Il ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte territoriale. Non sono stati introdotti nuovi profili di violazione di legge, ma si è tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione di elementi già ponderati.
La Corte ha specificato che gli argomenti erano già stati ‘adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici’ nel precedente grado di giudizio, rendendo l’appello superfluo e privo dei requisiti richiesti dalla legge.
Le Conclusioni: Le conseguenze pratiche di un ricorso inammissibile
La pronuncia evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere uno strumento mirato a denunciare vizi di legittimità e non un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, come previsto dalla giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 186 del 2000), funge da deterrente contro impugnazioni presentate senza una reale prospettiva di accoglimento. Questa sanzione si giustifica perché si presume che il ricorrente abbia agito con colpa nel determinare la causa di inammissibilità, intasando inutilmente il sistema giudiziario. La decisione, quindi, non solo conferma la sentenza impugnata ma serve anche da monito sull’uso corretto e responsabile degli strumenti di impugnazione.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché deduceva motivi generici, costituiti da mere doglianze sui fatti e riproponeva censure già adeguatamente valutate e respinte dalla Corte territoriale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
È possibile utilizzare il ricorso in Cassazione per ottenere una nuova valutazione dei fatti del processo?
No, sulla base di questa ordinanza, il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione dei fatti già effettuata dai giudici di merito. Le ‘mere doglianze in punto di fatto’ sono considerate un motivo di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44551 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44551 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato a CASTELLANA GROTTE il 13/08/1974
avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, costituiti da m doglianze in punto di fatto e meramente riproduttivi di profili di censura sul tratta sanzionatorio e sul giudizio di responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corr argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 4 e 5 della sentenza impugnata ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagament delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa dell ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso I’ll ottobre 2024.