Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si presenta un appello, è fondamentale che i motivi siano chiari, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una formulazione vaga e generica delle proprie doglianze. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria proprio a causa della genericità dei motivi presentati.
Il Contesto: Un Appello contro la Decisione della Corte d’Appello
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Il ricorrente ha impugnato tale decisione dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale agisce come giudice di legittimità. Il suo compito, quindi, non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare che la legge sia stata applicata correttamente nel giudizio precedente.
La Decisione sul ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. L’esito è stato netto: il ricorso non possedeva i requisiti minimi per essere esaminato.
Le motivazioni
La Corte ha osservato che i motivi dedotti dal ricorrente non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. La ragione di tale valutazione risiede nella loro natura “del tutto generica”. Il ricorrente, infatti, si era limitato a “denunciare imprecisate carenze o vizi di motivazione”, senza specificare in cosa consistessero concretamente tali presunti errori. Un’impugnazione, per essere valida, deve articolare critiche precise e puntuali contro la decisione che si contesta, indicando le norme di legge che si assumono violate o i passaggi illogici della motivazione. In assenza di tale specificità, il ricorso si risolve in una mera richiesta di riesame dei fatti, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
Le conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata duplice. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente nei gradi più alti, richiede rigore e precisione. Presentare un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche negative, a sottolineare l’importanza di un uso consapevole e tecnicamente corretto degli strumenti processuali.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano ritenuti “del tutto generici”, in quanto si limitavano a denunciare “imprecisate carenze o vizi di motivazione” senza specificare concretamente le ragioni legali dell’impugnazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi del ricorso non sono consentiti “in sede di legittimità”?
Significa che le critiche mosse dal ricorrente non rientravano tra quelle che la Corte di Cassazione può esaminare. La Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge (violazioni di legge o vizi di motivazione specifici e manifesti), non può riesaminare i fatti del caso come farebbe un giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43955 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43955 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 02/02/1973
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 67
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in se di legittimità;
Considerato infatti che tali motivi sono del tutto generici, in quanto limita denunciare imprecisate carenze o vizi di motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 31/10/2024.