Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate. Un ricorso inammissibile può vanificare ogni sforzo difensivo, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il provvedimento in esame sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici, non generici. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la precisione è un requisito non negoziabile nel dialogo con i giudici.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa dell’imputato ha sollevato un unico motivo di doglianza, lamentando un “vizio di motivazione”. Nello specifico, si contestava alla Corte d’Appello di non aver verificato adeguatamente la possibile applicazione di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio la presenza di determinate cause di proscioglimento in ogni stato e grado del processo.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione è stata netta e non ha richiesto un’analisi approfondita del merito della questione. Invece di valutare se esistesse effettivamente una causa di non punibilità, i giudici si sono fermati a un livello preliminare, concentrandosi sulla modalità con cui il ricorso era stato formulato.
La conseguenza diretta di questa dichiarazione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La ragione della decisione risiede interamente nella genericità del motivo presentato. La Corte ha osservato che il difensore si è limitato a denunciare la mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p. in modo astratto. Tuttavia, non ha mai specificato quale fosse la causa di proscioglimento che, a suo avviso, la Corte d’Appello avrebbe indebitamente ignorato (ad esempio, la prescrizione del reato, il fatto non sussiste, etc.).
Un motivo di ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico. Ciò significa che non può limitarsi a enunciare un principio di diritto violato, ma deve indicare con precisione il punto della decisione impugnata che si contesta e le ragioni fattuali e giuridiche a sostegno della critica. In questo caso, il ricorso mancava di questo elemento essenziale, rendendolo un’impugnazione vuota, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Corte Suprema. La declaratoria di ricorso inammissibile è stata, quindi, una conseguenza inevitabile.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque operi nel diritto: la forma è sostanza. Un’impugnazione non può essere un semplice lamento generico, ma deve essere un atto tecnico argomentato, che metta il giudice superiore in condizione di comprendere esattamente l’errore che si imputa alla decisione precedente. La mancanza di specificità non solo rende il ricorso inutile, ma comporta anche conseguenze economiche negative per l’imputato, che si trova a dover pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria. La lezione è chiara: la precisione e la chiarezza nell’esposizione dei motivi di ricorso sono presupposti indispensabili per ottenere giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché il motivo di appello era formulato in modo generico. La difesa ha lamentato la mancata applicazione di cause di non punibilità senza specificare a quale causa concreta si riferisse.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa si intende per ‘vizio di motivazione’ secondo la Corte?
Nel contesto di questo caso, un ‘vizio di motivazione’ viene considerato un motivo valido solo se indica in modo specifico e dettagliato quale parte della sentenza è errata e perché. Una critica generica e astratta, come quella presentata, non è sufficiente per essere presa in esame.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31549 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31549 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TERAMO il 04/07/1986
avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica dell’applicazione di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
Considerato che il motivo è inammissibile in quanto lo stesso difensore non deduce quale sia la causa di proscioglimento indebitamente pretermessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.