Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel sistema giudiziario, ma deve essere fondato su basi solide e specifiche. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile, basato su motivi di appello generici, non solo viene respinto, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni e le conseguenze.
I Fatti del Caso: Un Appello dai Motivi Indeterminati
La vicenda ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello di Catania. Il ricorrente aveva contestato la decisione di secondo grado, ma secondo la Corte di Cassazione, i motivi alla base del suo gravame erano viziati da un difetto originario. In particolare, il ricorso si fondava su un motivo di appello considerato ‘generico’ e le censure rivolte alla sentenza d’appello erano state giudicate ‘apodittiche e aspecifiche’.
In sostanza, le critiche mosse dal ricorrente non entravano nel merito specifico delle argomentazioni sviluppate dai giudici d’appello, limitandosi a contestazioni non supportate da una reale e dettagliata analisi. La Corte di Appello, dal canto suo, aveva fornito una motivazione congrua e completa sui punti contestati, rendendo le successive censure del ricorrente prive di fondamento.
La Decisione della Cassazione: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, ha rilevato la sua manifesta infondatezza. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano idonei a mettere in discussione la logicità e la coerenza della sentenza impugnata. Le censure, definite ‘apodittiche’, si risolvevano in mere affermazioni dogmatiche, senza un confronto critico con le ragioni esposte nella decisione della Corte d’Appello.
Questa carenza argomentativa ha portato i giudici a una conclusione inevitabile: la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Tale esito non è una semplice formalità, ma una sanzione processuale per chi abusa dello strumento impugnatorio senza addurre motivi validi e specifici, come richiesto dalla procedura.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione si articola su due punti chiave. Primo, i motivi del ricorso traevano origine da un appello già di per sé generico. Questo vizio originario si è trasmesso al ricorso per cassazione, rendendolo inefficace. Secondo, le critiche alla sentenza d’appello erano aspecifiche e non riuscivano a scalfire la solidità della motivazione dei giudici di secondo grado, che avevano risposto in modo esauriente ai punti sollevati.
Di fronte a un ricorso inammissibile, la legge prevede precise conseguenze. La Corte, infatti, non solo ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In aggiunta, è stata disposta la condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati e dilatori.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. La specificità e la concretezza dei motivi sono requisiti essenziali per l’ammissibilità di un ricorso. Non è sufficiente contestare una sentenza in termini generici; è necessario sviluppare argomentazioni critiche, puntuali e pertinenti, in grado di evidenziare specifici vizi logici o giuridici della decisione impugnata. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguente condanna a spese e sanzioni che aggravano ulteriormente la posizione del ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, apodittici e aspecifici, e non erano in grado di contestare efficacemente la motivazione congrua fornita dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che le censure erano ‘apodittiche e aspecifiche’?
Significa che le critiche mosse alla sentenza d’appello erano presentate come affermazioni assolute, senza essere supportate da argomentazioni dettagliate o da un confronto specifico con le motivazioni dei giudici, risultando quindi prive di fondamento critico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 27/05/1988
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con il primo motivo, ha dedotto
l’inosservanza degli artt. 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen. e il vizio di mancanza di motivazione in ordine alle censure svolte nel giudizio di appello
relativamente alla configurabilità del reato impossibile e alla desistenza attiva;
Ritenuto che il motivi di ricorso si risolvono in un’inammissibile
sollecitazione ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità;
Rilevato che il difensore ha dedotto, con il secondo motivo, la violazione
dell’art. 61 n. 2 cod. pen., in relazione all’insussistenza di tale aggravante, con il terzo motivo, la mancanza di motivazione in ordine alle censure difensive
volte a ottenere l’applicazione delle attenuanti generiche e con il quarto motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della
recidiva;
Considerato che questi motivi sono inammissibili, in quanto traggono origine da un motivo di appello generico e si risolvono, comunque, censure apodittiche e aspecifiche alla sentenza della Corte di appello di Catania, che ha motivato congruamente su tali punti (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.