Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Condanna per Motivi Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza di appello; è necessario articolare critiche specifiche, pertinenti e non ripetitive. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una pesante sanzione. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione generica.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente, attraverso il proprio legale, ha sollevato una serie di doglianze relative a un presunto difetto di motivazione nella decisione di secondo grado. Tuttavia, invece di formulare nuove e specifiche critiche, l’atto di ricorso si è limitato a riproporre le medesime questioni già ampiamente discusse e decise dai giudici d’appello.
La Decisione della Corte e il Principio del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza entrare nel merito delle questioni sollevate. La decisione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per cassazione non può essere una semplice riedizione del giudizio di appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che i motivi presentati erano formulati in modo generico e non si confrontavano efficacemente con le argomentazioni puntuali contenute nella sentenza impugnata. In sostanza, il ricorrente ha ripresentato la propria prospettiva senza attaccare specificamente i punti logici e giuridici su cui si fondava la decisione della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Sentenza
La Suprema Corte ha basato la propria decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, ha evidenziato la genericità delle doglianze. Un ricorso è generico quando non individua un errore logico o giuridico specifico e determinato, ma si limita a una critica complessiva della decisione o a riproporre argomenti di fatto. La Corte ha chiarito che la riproposizione della medesima prospettazione di parte, già vagliata e respinta dal giudice di merito, rende l’impugnazione non ammissibile.
In secondo luogo, ha riaffermato l’insindacabilità delle valutazioni di merito. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado di giudizio” dove poter rivalutare le prove e i fatti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti, come nel caso di specie, esula dalle sue competenze e porta inevitabilmente all’inammissibilità del ricorso.
Infine, come diretta conseguenza, la Corte ha applicato l’articolo 616 del codice di procedura penale. Questa norma prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata equamente determinata in 3.000 euro.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito importante per chi intende adire la Corte di Cassazione. Le conclusioni che possiamo trarre sono chiare:
1. Specificità Obbligatoria: I motivi di ricorso devono essere specifici, dettagliati e devono contenere una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata. Non basta dissentire, bisogna dimostrare dove e perché il giudice di merito ha sbagliato nell’applicare la legge o nel ragionare.
2. Nessuna Rivalutazione dei Fatti: È inutile tentare di convincere la Cassazione a rivedere le prove. Il suo ruolo è limitato al controllo di legittimità.
3. Costi dell’Inammissibilità: Un ricorso redatto in modo superficiale o generico non è solo inefficace, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il ricorrente. La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria è una misura volta a disincentivare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte lo ha ritenuto inammissibile perché i motivi erano generici, si limitavano a riproporre le stesse questioni già affrontate e decise dalla Corte d’Appello, senza un confronto critico e specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare i fatti del caso?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione, non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di merito (primo grado e appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 445 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 445 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 27/11/1960
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati, che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 2 dicembre 2024
Il Cons ‘ere estensore