Ricorso Inammissibile: La Cassazione e l’Onere della Specificità dei Motivi
La presentazione di un ricorso in Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma l’accesso a questa fase è subordinato a requisiti di forma e sostanza molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte (Sez. 7 Penale, Num. 45309/2024) ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere l’importanza del rigore formale nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha impugnato la decisione di secondo grado, portando le sue doglianze dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, l’esito di questa fase processuale non è stato quello sperato, non a causa di una valutazione negativa nel merito delle questioni, ma per un vizio preliminare che ha impedito alla Corte di procedere all’esame del ricorso.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello precedente, quello della verifica dei requisiti di ammissibilità dell’atto di impugnazione. La conseguenza diretta di tale declaratoria è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Suprema Corte ha fondato la sua decisione sulla base di una carenza fondamentale dell’atto di ricorso: la genericità dei motivi. Secondo i giudici, i motivi prospettati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità per due ragioni principali:
1. Mancanza di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto: Il ricorso era privo di una chiara e specifica argomentazione giuridica che giustificasse l’impugnazione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza, ma è necessario indicare con precisione le norme che si assumono violate e le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata dal punto di vista legale.
2. Assenza di riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato: Il ricorrente non ha adeguatamente messo in relazione le sue critiche con le argomentazioni sviluppate dalla Corte d’Appello. In pratica, ha contestato la decisione in modo astratto, senza neppure indicare quali motivi di gravame, già presentati in appello, sarebbero stati ignorati o mal valutati dai giudici di secondo grado.
Questa mancanza di specificità trasforma il ricorso in un atto non idoneo a innescare il giudizio di legittimità, rendendolo, di fatto, un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Generico
La decisione in commento ribadisce un principio cardine del diritto processuale: ogni impugnazione deve essere specifica e autosufficiente. Un ricorso generico, che non dialoga criticamente con la motivazione della sentenza che intende contestare, è destinato all’inammissibilità. Le conseguenze non sono solo processuali (la sentenza diventa definitiva), ma anche economiche. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, prevista dall’art. 616 c.p.p., serve a sanzionare l’abuso dello strumento processuale e a scoraggiare impugnazioni meramente dilatorie o prive di fondamento giuridico. Per i professionisti del diritto, questa ordinanza è un monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione con la massima cura, precisione e rigore tecnico.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, alla Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Quali erano i difetti specifici che hanno reso il ricorso inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici. Mancavano di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e non contenevano adeguati riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata, omettendo anche di indicare quali motivi di gravame fossero stati trascurati dal giudice d’appello.
Un ricorso generico può essere comunque esaminato dalla Corte?
No, un ricorso i cui motivi non sono consentiti dalla legge perché privi della specificità richiesta non può essere esaminato nel merito. L’inammissibilità è una barriera preliminare che impedisce alla Corte di valutare se le ragioni del ricorrente siano fondate o meno.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45309 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45309 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a IVREA il 10/08/1978
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto privi della puntuale enunciazione delle ragioni di dirit lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato, c contesta siccome viziata senza neppure indicare i motivi di gravame pretermessi dall’argomentare sotteso alla decisione impugnata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 9 settembre 2024.