Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito principi fondamentali in materia di impugnazioni penali, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi e della manifesta infondatezza della richiesta di attenuanti generiche. Questa decisione offre spunti cruciali sull’importanza della specificità e dell’autosufficienza degli atti di ricorso, elementi imprescindibili per superare il vaglio di legittimità.
I Fatti del Caso
Una persona condannata dalla Corte d’appello di Torino ha presentato ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali. Il primo motivo contestava la valutazione delle prove che avevano portato all’affermazione della sua responsabilità penale. Il secondo, invece, lamentava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambe le censure, dichiarando il ricorso integralmente inammissibile. La decisione si fonda su una netta distinzione tra il giudizio di merito, dove si valutano i fatti e le prove, e il giudizio di legittimità, dove la Cassazione verifica esclusivamente la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. La ricorrente è stata, di conseguenza, condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
L’analisi delle motivazioni della Corte permette di comprendere i requisiti essenziali per un ricorso efficace.
Il Primo Motivo: Genericità e Mancanza di Autosufficienza
La Corte ha stabilito che il primo motivo era inammissibile perché non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza. Invece di individuare precisi travisamenti delle prove o vizi logici nella sentenza impugnata, la difesa si è limitata a proporre una rivalutazione delle fonti probatorie e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito. Questo approccio è estraneo al giudizio di Cassazione, il cui compito non è riesaminare le prove, ma controllare la correttezza giuridica e la coerenza argomentativa della decisione precedente. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di un tentativo di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di giudizio di merito.
Il Secondo Motivo: Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che per ottenere le attenuanti generiche non basta la semplice assenza di elementi negativi. È necessario, invece, che la parte interessata deduca specificamente elementi di segno positivo che possano giustificare una mitigazione della pena. Nel caso di specie, la difesa non ha fornito tali elementi. Pertanto, la Corte ha ritenuto sufficiente e corretta la motivazione del giudice di merito che si era limitato a constatare l’assenza di presupposti positivi per la concessione del beneficio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che la redazione di un ricorso per cassazione richiede rigore tecnico e precisione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di condanna. È indispensabile articolare censure specifiche, che colpiscano vizi di legge o difetti manifesti di logica nella motivazione, senza mai sconfinare in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio. Inoltre, per le attenuanti generiche, l’onere della prova di circostanze positive ricade sull’imputato: una richiesta priva di adeguato supporto argomentativo è destinata al fallimento. La declaratoria di ricorso inammissibile comporta non solo la conferma della condanna, ma anche ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché era privo dei requisiti di specificità e autosufficienza. Invece di indicare errori di diritto o vizi logici specifici, tendeva a una nuova valutazione delle prove e a una ricostruzione alternativa dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Su quale base la Corte ha respinto la richiesta di attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché l’applicazione delle attenuanti generiche richiede la presenza di elementi positivi che devono essere specificamente dedotti dalla parte interessata. Nel caso di specie, tali elementi non sono stati forniti, rendendo legittimo il diniego da parte del giudice di merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2299 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2299 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME, nata in Bosnia Erzegovina il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità e autosufficienz tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, i quali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, la pag. 2);
considerato che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché l’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente; di conseguenza, nel motivare il diniego, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del
merito, all’assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, come avvenut nella specie (si veda la pag. 3);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, c condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.