Ricorso Inammissibile: Quando i Motivi di Appello sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali. Un ricorso inammissibile viene respinto senza che la Corte entri nel merito della questione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità e l’aspecificità dei motivi possano portare a tale esito, con conseguenze significative per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato da un Giudice di Pace, decideva di impugnare la sentenza proponendo ricorso per Cassazione. I suoi motivi di doglianza si basavano su due punti principali: un presunto vizio di motivazione della sentenza di primo grado e la mancata applicazione della causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 34 del D.Lgs. 274/2000.
Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto che nessuno dei due motivi superasse il vaglio preliminare di ammissibilità.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
Il ricorrente lamentava che la sentenza impugnata fosse viziata nella sua motivazione. In particolare, sosteneva che il Giudice di Pace non avesse adeguatamente giustificato la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato contestato. Inoltre, criticava la mancata applicazione di una norma di favore, quella sulla particolare tenuità del fatto, che avrebbe potuto estinguere il procedimento.
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile per intero. La decisione si fonda su una valutazione critica della modalità con cui i motivi sono stati formulati, giudicati incapaci di innescare un vero e proprio giudizio di legittimità.
Le Motivazioni della Corte sul ricorso inammissibile
L’ordinanza spiega con chiarezza perché le censure dell’imputato non potevano essere accolte. Ogni motivo di ricorso in Cassazione deve essere specifico, pertinente e autosufficiente. In questo caso, tali requisiti non sono stati soddisfatti.
Il Motivo ‘Aspecifico’ sul Vizio di Motivazione
La prima censura è stata giudicata ‘aspecifica’. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato in modo puntuale con il percorso argomentativo del Giudice di Pace. Quest’ultimo aveva basato la sua decisione su elementi di prova concreti, come la documentazione relativa agli ‘alias’ utilizzati dall’imputato e le dichiarazioni di un testimone.
Per la Cassazione, non è sufficiente lamentare un vizio di motivazione in termini generali; è necessario indicare specificamente quali parti della motivazione sarebbero illogiche o contraddittorie e perché, mettendole in relazione con gli atti processuali. Il ricorso, invece, si limitava a una critica generica senza attaccare le fondamenta probatorie della sentenza.
Il Motivo ‘Generico’ sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato considerato inefficace, questa volta per la sua ‘genericità’. Il ricorrente si era limitato a chiedere l’applicazione della causa di improcedibilità senza però allegare alcun elemento specifico che potesse giustificarla. Per ottenere questo beneficio, è necessario dimostrare che il danno o il pericolo causato è stato esiguo e che il comportamento non è abituale. Il ricorso non forniva alcuno spunto o fatto concreto su cui la Corte potesse basare una valutazione in tal senso.
Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza del Giudice di Pace è diventata definitiva, senza che la Cassazione abbia esaminato il merito della vicenda. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando l’inammissibilità è dovuta a colpa del ricorrente, come nel caso di motivi manifestamente infondati o formulati in violazione delle regole procedurali.
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia, specialmente in sede di legittimità, richiede precisione, rigore e un’argomentazione giuridica solida e pertinente. Un ricorso basato su critiche vaghe e generiche è destinato a fallire, con costi significativi per chi lo propone.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati giudicati dalla Corte di Cassazione come ‘aspecifici’ e ‘generici’, ovvero non formulati con il necessario rigore per consentire un esame nel merito.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘aspecifico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza impugnata è vaga e non si confronta adeguatamente con le ragioni specifiche della decisione. Nel caso analizzato, il ricorrente non ha contestato puntualmente gli elementi di prova (documenti sugli alias, testimonianze) su cui il giudice aveva fondato la condanna.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a causa della sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48206 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48206 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 del GIUDICE DI PACE di FONDI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che entrambi i motivi di ricorso dedotti da NOME non superano il vaglio preliminare di ammissibilità.
La censura relativa al vizio di motivazione è aspecifica perché non si confronta adeguatamente con il percorso argomentativo del Giudice di pace che ha dato conto della sussistenza di tutti gli elementi costitul:ivi, soggettivi ed oggettivi, del reato contestato, con precisi riferimenti fattuali , desunti dall documentazione sugli “alias” utilizzati dall’imputato nonché dalle precisazioni fornite dal teste di accusa.
La censura relativa alla causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto di cui alla’rt. 34 d.lgs. n. 34 del 200 è generica non avendo il ricorrente allegato elementi specifici che ne avrebbero giustificato l’applicazione in sede di merito.
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in e mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna . b la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 ottobre 2023.