Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma per avere una possibilità di successo, deve rispettare requisiti di forma e sostanza ben precisi. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della genericità dei motivi di appello. L’ordinanza analizzata offre uno spunto essenziale per comprendere perché la specificità non è un mero formalismo, ma il cuore stesso del diritto di impugnazione.
Il Caso in Esame: Un Appello Senza Fondamento
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, condannato per un reato previsto dalla L. 14/2017, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando una generica violazione di legge e un vizio di motivazione. Tuttavia, il suo atto di ricorso si è rivelato un’arma spuntata: si limitava a chiedere l’annullamento della sentenza senza articolare alcuna tesi difensiva concreta o muovere critiche specifiche all’apparato motivazionale della decisione impugnata.
La Genericità dei Motivi e il Ricorso Inammissibile
Il fulcro della questione risiede nell’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente ha fallito proprio in questo: non ha spiegato perché la sentenza d’appello sarebbe stata sbagliata, né ha fornito argomenti a sostegno della propria posizione. Ha semplicemente invocato l’annullamento, un atto che, privo di sostanza argomentativa, non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità. Questo vizio, noto come genericità dei motivi, conduce inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, come previsto dall’articolo 591, lettera c), del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha agito con fermezza, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come il requisito della specificità dei motivi non sia un cavillo burocratico, ma una condizione essenziale per attivare il giudizio di impugnazione. Indicare le ragioni a sostegno del petitum (la richiesta) è indispensabile per delimitare l’oggetto del contendere e consentire al giudice di comprendere le censure mosse alla decisione precedente. L’assoluta genericità dei motivi, come riscontrata nel caso in esame, equivale a un’impugnazione non presentata, poiché non offre alcun appiglio per una valutazione di merito. La Corte non può e non deve ‘indovinare’ quali fossero le reali doglianze del ricorrente.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La decisione della Cassazione si traduce in conseguenze molto concrete per il ricorrente. Oltre alla conferma definitiva della sentenza di condanna, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso non è una semplice manifestazione di dissenso, ma un atto tecnico che deve essere costruito con rigore e precisione. Per avvocati e assistiti, la lezione è chiara: investire tempo e risorse nella redazione di motivi di appello specifici, dettagliati e ben argomentati è l’unico modo per sperare in una riforma della sentenza e per evitare le severe conseguenze di un ricorso inammissibile.
Perché un ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano assolutamente generici. Il ricorrente si è limitato a chiedere l’annullamento della sentenza senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della sua richiesta, come impone la legge.
Cosa richiede l’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale per un ricorso?
L’articolo 581, lettera d), del codice di procedura penale richiede che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono le richieste, ovvero il cosiddetto petitum.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la conferma della sentenza impugnata, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 06/05/1959
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui agli artt.9, 10, comma 2, L.14/2017, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità e alla omessa pronuncia d sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che l’art. 581, lett. d), cod. proc. pen. richiede l’indicazione specifica ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un’ assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l’annullamento della sentenza impugn senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza formulare alcuna tesi difensiva, né analizzare alcuno specifico profilo di censura all’apparato motivazionale fondamento del decisum. L’inosservanza del disposto dell’ad 581 lett. d) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall’art 591, lett. c), cod. proc. pe causa di inammissibilità.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
p Consigliere estensore
Il Presidente