Ricorso inammissibile: quando la forma diventa sostanza
Nel processo penale, le regole procedurali non sono meri formalismi, ma garanzie fondamentali per il corretto funzionamento della giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la violazione di tali regole possa portare a una dichiarazione di ricorso inammissibile, precludendo l’esame nel merito della questione. Il caso analizzato evidenzia l’importanza cruciale di due requisiti per l’impugnazione in Cassazione: la necessaria assistenza di un difensore qualificato e la contestuale enunciazione dei motivi di ricorso.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato dal Tribunale di Cuneo alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di danneggiamento, decideva di impugnare la sentenza. Tuttavia, invece di avvalersi di un legale, presentava personalmente il ricorso tramite una dichiarazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dal suo difensore. In tale dichiarazione, l’imputato si limitava a manifestare la propria volontà di impugnare, specificando di “riservare i motivi al difensore”. Questo approccio si è rivelato processualmente errato e fatale per le sorti dell’impugnazione.
La decisione della Corte: il ricorso è inammissibile
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito della vicenda, ha dichiarato il ricorso inammissibile sulla base di due distinti e insuperabili vizi procedurali. La decisione si fonda su una rigorosa applicazione delle norme che disciplinano l’accesso al giudizio di legittimità, confermando che tale fase processuale richiede un elevato grado di tecnicismo e non ammette improvvisazioni. La conseguenza diretta è stata la conferma della condanna di primo grado e l’addebito al ricorrente delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le motivazioni giuridiche: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Le ragioni della decisione della Suprema Corte sono duplici e si basano sulla violazione di due articoli chiave del codice di procedura penale.
1. Violazione dell’art. 613 c.p.p.: La necessità del difensore
Il primo profilo di inammissibilità riguarda la modalità di presentazione del ricorso. L’articolo 613 del codice di procedura penale stabilisce in modo inequivocabile che, per il ricorso per cassazione, le parti devono essere assistite da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale. L’imputato non può, quindi, presentare personalmente l’atto di impugnazione. Questa norma è posta a garanzia della serietà e della tecnicità del ricorso di legittimità, che non verte sui fatti ma su questioni di diritto (violazioni di legge o vizi di motivazione). La Corte ha quindi ribadito che l’assistenza tecnica qualificata è un requisito imprescindibile.
2. Violazione dell’art. 581 c.p.p.: L’assenza dei motivi
Il secondo, e altrettanto grave, vizio risiede nella totale assenza di motivi. L’imputato si era limitato a esprimere la volontà di impugnare, rimandando a un momento successivo la presentazione delle ragioni a sostegno del ricorso. L’articolo 581 del codice di procedura penale impone, a pena di inammissibilità, che i motivi di impugnazione siano enunciati contestualmente alla manifestazione di volontà di impugnare. Non è ammessa una riserva di motivi. L’atto di impugnazione deve contenere fin da subito le specifiche critiche al provvedimento contestato, consentendo al giudice di delimitare l’oggetto del giudizio. La mancanza di tali elementi rende l’atto nullo e, di conseguenza, il ricorso inammissibile.
Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un importante monito sull’importanza del rispetto delle forme nel processo penale. L’impugnazione davanti alla Corte di Cassazione è un atto giuridico complesso che non può essere compiuto personalmente dall’imputato e non può consistere in una mera dichiarazione di intenti. La necessità di un difensore specializzato e la contestuale e specifica indicazione dei motivi sono pilastri fondamentali che garantiscono la funzionalità del sistema e la serietà del giudizio di ultima istanza. Ignorare queste regole comporta conseguenze definitive, come la irrevocabilità della condanna e ulteriori oneri economici per il ricorrente.
Un imputato può presentare personalmente ricorso alla Corte di Cassazione?
No, l’articolo 613 del codice di procedura penale impone l’obbligo di assistenza da parte di un difensore qualificato e iscritto all’apposito albo. La presentazione personale del ricorso da parte dell’imputato ne determina l’inammissibilità.
È possibile dichiarare di voler impugnare una sentenza e presentare i motivi in un secondo momento?
No, ai sensi dell’articolo 581 del codice di procedura penale, i motivi di impugnazione devono essere enunciati contestualmente alla dichiarazione di volontà di impugnare. La cosiddetta “riserva di motivi” non è permessa e rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18622 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 18622 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Spagna il 3/4/1996
avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 19/10/2024
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza il Tribunale di Cuneo, su concorde richiesta della parti, applicava a NOMECOGNOME riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed operata la riduzione per il rito, la pena di mesi quattro di reclusione in relazione al delitto di danneggiamento ascrittogli in rubrica.
Ha presentato ricorso l’imputato personalmente, con dichiarazione trasmessa a mezzo pec dal difensore, che enunzia esclusivamente la volontà di impugnare ‘riservando i motivi al difensore’.
Il ricorso è inammissibile sotto più profili in quanto proposto dall’imputato personalmente in violazione dell’art. 613 cod.proc.pen., che impone l’assistenza tecnica qualificata al fine della proposizione del ricorso per cassazione, nonché in considerazione della totale assenza di motivi che, a norma dell’art. 581 cod.proc.pen., a pena di inammissibilità, debbono essere enunciati in uno con la manifestazione della volontà di impugnare.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Maggio 2025