Ricorso Inammissibile: L’Analisi di una Decisione della Cassazione
L’esito di un processo non sempre si conclude con i gradi di merito. Spesso, la parola fine viene posta dalla Corte di Cassazione, ma non sempre attraverso una disamina del merito della questione. Un esempio emblematico è rappresentato dal caso del ricorso inammissibile, un istituto processuale che blocca l’accesso al giudizio di legittimità. In questa analisi, esamineremo un’ordinanza della Suprema Corte che chiarisce i confini e le conseguenze di tale declaratoria, offrendo spunti fondamentali sulla differenza tra questioni di fatto e di diritto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, avverso una sentenza della Corte d’Appello di una città del Sud Italia. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito, sperando in un annullamento o in una riforma della condanna. Il suo appello si basava su una serie di critiche relative sia alla valutazione delle prove sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, dopo aver esaminato gli atti, ha emesso un’ordinanza secca e decisa: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere giudicata. Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello diventa definitiva, e al ricorrente vengono addebitate le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi principali, entrambi centrali per comprendere la funzione del giudizio di legittimità.
Motivi non consentiti in Sede di Legittimità
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nella natura delle censure mosse dal ricorrente. La Corte ha sottolineato che i motivi del ricorso erano semplici “mere doglianze in punto di fatto” e una riproposizione di argomenti già esaminati e respinti, con motivazioni corrette, dal giudice d’appello. La Cassazione non è un “terzo grado di merito”; il suo compito non è rivalutare le prove o decidere chi ha ragione sui fatti, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Proporre argomenti che chiedono una nuova valutazione dei fatti trasforma il ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sulla vicenda, compito che esula dalle competenze della Corte.
La Negazione delle Attenuanti Generiche
Un altro punto toccato dal ricorso riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche su questo fronte, la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha ribadito un principio consolidato: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato. La loro concessione è una facoltà discrezionale del giudice, che deve basarsi su “elementi positivi” emersi durante il processo. Se tali elementi non sussistono, il giudice può legittimamente negarle. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse supportata da una motivazione “sufficiente e non illogica”, chiudendo così ogni spazio per una rivalutazione in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Le implicazioni di una declaratoria di inammissibilità sono severe. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, la Corte ha disposto il pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione volta a scoraggiare impugnazioni palesemente infondate o dilatorie. Questa ordinanza serve quindi come monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento prezioso per la tutela dei diritti, ma deve essere utilizzato con rigore e solo per le questioni di legittimità, pena la sua inefficacia e l’imposizione di sanzioni economiche.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità, come le mere critiche alla valutazione dei fatti (doglianze in punto di fatto) o la semplice riproposizione di questioni già correttamente decise nei gradi precedenti.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto dell’imputato?
No, le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto per l’imputato. La loro concessione è una facoltà del giudice, che deve basare la sua decisione sulla presenza di elementi positivi. Una decisione di diniego è legittima se sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Secondo l’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha presentato il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1117 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1117 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 22/03/1971
avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Oh.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla leg sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze in punto di fatto e meram riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti ar giuridici dal giudice di merito, ritenuto che in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non costituiscono un diritto dell’imputato ma devono essere fondate su elementi positivi n emersi, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.
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