Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27940 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27940 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a ENNA il 13/12/1972 COGNOME nato a LEONFORTE il 18/08/1999
avverso la sentenza del 24/09/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
r dato avviso alle parti;
Ritenuto che con sentenza, depositata il 24 settembre 2024 ed emessa ai
sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il G.I.P. del Tribunale di Enna ha applicato nei confronti di COGNOME Pietro la pena di mesi 14 di reclusione e nei confronti di
COGNOME Rosario la pena di mesi 6 di reclusione avendoli ritenuti colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti;
che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i prevenuti con unico atto di ricorso articolando un unico motivo di impugnazione
con cui eccepivano il vizio di motivazione e di violazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen.
Considerato che i ricorsi sono inammissibili;
che il ricorsi – trattati ai sensi dell’art. 610, comma
5
– bis, cod. proc. pen.
– devono essere dichiarati inammissibili, perché proposti al di fuori dei casi consentiti dall’art. 448, comma
2
–
bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604
del 04/06/2018, COGNOME, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S.,
Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014);
che in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod.
proc. pen., la previsione da ultimo richiamata dispone infatti che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo
per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»;
che nel caso di specie i ricorrenti non hanno formulato alcune dei motivi appena citati;
che i ricorsi devono perciò essere dichiarati inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
il Presidente