Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non basta semplicemente dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale articolare in modo chiaro e preciso le ragioni del proprio disaccordo. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda proprio questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile per la sua genericità e per aver introdotto richieste nuove in una fase non appropriata del processo. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare quando si presenta un ricorso.
Il Caso in Esame: Un Appello Respinto in Partenza
Una cittadina, a seguito di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. L’obiettivo era, presumibilmente, ottenere un annullamento o una modifica della sentenza di secondo grado. Tuttavia, il suo tentativo si è scontrato con un ostacolo procedurale insormontabile che ha impedito ai giudici di entrare nel merito della questione.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 46514 del 2024, ha esaminato l’atto di impugnazione e lo ha immediatamente rigettato, dichiarandolo inammissibile. Le ragioni di questa decisione si basano su due pilastri fondamentali della procedura penale.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo e più importante motivo di inammissibilità è stata la genericità del ricorso. I giudici hanno evidenziato che l’atto non specificava in modo chiaro e dettagliato le ragioni per cui la sentenza della Corte d’Appello sarebbe stata errata. In altre parole, la ricorrente non ha spiegato quali vizi o errori di diritto avrebbero macchiato la decisione impugnata. Un ricorso, per essere valido, deve contenere una critica argomentata e puntuale del provvedimento che contesta, non una semplice manifestazione di dissenso.
La Novità della Richiesta di Pene Sostitutive
Il secondo motivo di censura riguardava una richiesta specifica avanzata dalla difesa: l’applicazione di pene sostitutive. La Corte ha rilevato che questa istanza era stata presentata per la prima volta in sede di legittimità. La Cassazione, tuttavia, non è un terzo grado di merito dove si possono formulare nuove richieste; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti. Le richieste di questo tipo devono essere formulate nei gradi di merito (primo grado e appello), dove il giudice ha il potere di valutare i fatti e le circostanze del caso concreto.
Le Motivazioni della Decisione
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha concluso che il ricorso non poteva essere esaminato. La mancanza di motivi specifici lo rendeva un atto inidoneo a innescare il controllo di legittimità. Allo stesso modo, l’introduzione di una richiesta nuova, come quella relativa alle pene sostitutive, rappresentava una violazione delle regole procedurali che disciplinano i diversi gradi di giudizio. Di conseguenza, la Corte non ha avuto altra scelta che dichiarare il ricorso inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della sentenza di appello, ma anche la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento cruciale per chiunque intenda impugnare un provvedimento giudiziario. Non è sufficiente avere ragione nel merito, è indispensabile rispettare le forme e le regole del processo. Un ricorso deve essere specifico, dettagliato e focalizzato sui presunti errori della decisione impugnata. Inoltre, le strategie difensive e le relative richieste devono essere avanzate tempestivamente nelle sedi appropriate, poiché la Corte di Cassazione non offre una seconda possibilità per questioni che dovevano essere sollevate e discusse nei gradi di merito. La diligenza nella redazione degli atti e il rispetto delle regole procedurali sono, quindi, elementi tanto importanti quanto le argomentazioni di merito per il successo di un’azione legale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due motivi principali: era generico, cioè non specificava le ragioni precise per cui la sentenza d’appello sarebbe stata errata, e conteneva una richiesta di applicazione di pene sostitutive presentata per la prima volta in Cassazione, cosa non consentita dalla procedura.
Cosa significa che un ricorso è “generico”?
Significa che l’atto di impugnazione non contiene una critica specifica e argomentata contro la decisione del giudice precedente. Si limita a esprimere un dissenso senza individuare i punti esatti della sentenza che si ritengono viziati e senza spiegare le ragioni giuridiche di tale vizio.
È possibile chiedere l’applicazione di pene sostitutive per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione?
No. Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, la richiesta di applicazione di pene sostitutive non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità, ovvero davanti alla Corte di Cassazione. Tale richiesta deve essere formulata durante i gradi di merito del processo (primo grado e appello).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46514 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46514 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POLLENA TROCCHIA 11 13/06/1992
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso è generico non specificando le ragioni del vizio in cui sarebbe incorsa la Corte di appello;
rilevato che la richiesta di applicazione delle pene sostitutive non può essere avanzata, per la prima volta, in sede di legittimità;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere esten ore
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La Presidente