Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. 7)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza reca l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile
contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto att profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con moti
immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazi ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pe
violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territor ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sos
condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell’imp dalla commissione di reati ulteriori, considerata la reiterazione del medesim
in un arco temporale ristretto e nonostante l’accesso del prevenuto a p riabilitativi e riparativi, secondo una ponderata e non arbitraria valut merito, insindacabile in questa sede.
Il secondo motivo è inammissibile, sviluppando una censura di meri rispetto al pacifico accertamento del fatto, consistente nella sottoposiz prevenuto ad entrambe le prove, tanto che il dato etilometrico era stato com registrato dal dispositivo, sicché non poteva configurarsi alcun rifiuto nel specie.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a tito di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025