Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e dei limiti entro cui può operare. Il caso in esame riguarda un ricorso inammissibile presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Comprendere le ragioni di questa decisione è fondamentale per capire la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità, un pilastro del nostro sistema processuale.
I Fatti alla Base del Ricorso
L’imputato aveva presentato ricorso alla Suprema Corte lamentando due aspetti principali della sentenza di condanna emessa in secondo grado. In primo luogo, contestava la valutazione, a suo dire non adeguata, del percorso riabilitativo e riparativo che aveva intrapreso. A suo avviso, i giudici di merito non avevano ponderato correttamente questi elementi.
In secondo luogo, il ricorrente sollevava una censura relativa all’accertamento dei fatti, in particolare riguardo alla sottoposizione a un test etilometrico. Sosteneva che, date le circostanze, non si potesse configurare un rifiuto di sottoporsi al test, poiché le prove erano state di fatto eseguite e il dispositivo aveva registrato un valore.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del processo penale: la Corte di Cassazione è giudice della legittimità, non del merito. Questo significa che il suo compito non è quello di riesaminare i fatti o di sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha smontato i due motivi di ricorso, qualificandoli entrambi come censure di merito, e come tali non ammissibili nel giudizio di legittimità.
1. Valutazione del percorso riabilitativo: La Corte ha affermato che la valutazione sull’efficacia e sulla rilevanza dei percorsi riabilitativi intrapresi dall’imputato è una tipica valutazione di merito, compiuta in modo ponderato e non arbitrario dai giudici di appello. Tale valutazione, essendo basata sull’analisi di fatti e circostanze, è “insindacabile in questa sede”, cioè non può essere messa in discussione davanti alla Cassazione.
2. Accertamento del fatto (test etilometrico): Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. Il ricorrente non lamentava una violazione di legge, ma contestava la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito. La Corte ha sottolineato che l’accertamento secondo cui l’imputato era stato sottoposto a entrambe le prove e che il dispositivo aveva registrato un valore era “pacifico”. Tentare di rimettere in discussione questa ricostruzione fattuale equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sul merito della vicenda, cosa che le è preclusa.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è lineare e rigorosa. La Corte ribadisce che il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dalla legge (art. 606 c.p.p.), che attengono a violazioni di legge o a vizi logici della motivazione, e non a una diversa interpretazione dei fatti. Entrambi i motivi presentati dal ricorrente si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, un’attività che esula completamente dai poteri della Suprema Corte.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la declaratoria di inammissibilità comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso a 3.000,00 euro, a titolo di sanzione pecuniaria per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Conclusioni
Questa pronuncia conferma un principio fondamentale: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione sperando di ottenere una terza valutazione dei fatti del processo. Il giudizio di legittimità ha lo scopo di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle regole processuali, non di riscrivere la cronaca degli eventi. Per chi intende impugnare una sentenza di condanna, è cruciale concentrare i motivi di ricorso su reali violazioni di legge o su manifeste illogicità della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto già ampiamente vagliate nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non riguardavano violazioni di legge, ma contestavano la valutazione dei fatti e delle prove effettuata dal giudice di merito, attività che non può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro, a titolo di sanzione pecuniaria, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la ricostruzione dei fatti operata da un giudice di appello?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che può solo verificare la corretta applicazione delle norme di legge e la coerenza logica della motivazione. Non può effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26280 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26280 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIZZOLO COGNOME il 03/04/1979
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 7)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da NOME COGNOME avverso sentenza reca l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile
contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto att profili già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con moti
immune da vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede.
Il ricorrente deduce insufficiente e manifesta illogicità della motivazi ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pe
violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto.
Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territor ha motivato il rigetto della richiesta di concessione del beneficio della sos
condizionale della pena in ragione della presumibile non astensione dell’imp dalla commissione di reati ulteriori, considerata la reiterazione del medesim
in un arco temporale ristretto e nonostante l’accesso del prevenuto a p riabilitativi e riparativi, secondo una ponderata e non arbitraria valut merito, insindacabile in questa sede.
Il secondo motivo è inammissibile, sviluppando una censura di meri rispetto al pacifico accertamento del fatto, consistente nella sottoposiz prevenuto ad entrambe le prove, tanto che il dato etilometrico era stato com registrato dal dispositivo, sicché non poteva configurarsi alcun rifiuto nel specie.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorre pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa de ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a tito di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagame delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025