Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24443 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24443 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBI il 30/04/1975
avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22 maggio
2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Catanzaro il 9 marzo 2021, con la quale NOME COGNOME concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva,
era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Magisano il
19 giugno 2020.
Osservato che l’unico motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quan
riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argome giuridici nella sentenza impugnata; la Corte di appello, infatti, in senso ostativo all’applica
dell’art. 131
bis cod. pen., ha sottolineato, in modo pertinente, la potenziale crescente offensività
in divenire della piantagione illecitamente coltivata dall’imputato, caratterizzata dalla prese di cinque piante già in fase di infiorescenza, ciò a riprova della non trascurabile entità del f
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.