Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi sono di Merito
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato dalla Corte di Cassazione, delineando i confini invalicabili tra giudizio di legittimità e giudizio di merito. La Suprema Corte ha respinto le doglianze di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, perché i motivi del suo ricorso non rispettavano i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Analizziamo la decisione per comprendere le ragioni di tale esito.
I Fatti del Processo
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Messina, ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a due principali motivi. Con il primo, contestava la ricostruzione dei fatti e l’affermazione della sua responsabilità, proponendo una versione alternativa e lamentando la violazione del principio del ‘ragionevole dubbio’. Con il secondo motivo, invece, criticava la sentenza per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l’entità della pena inflitta, ritenuta non congrua.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando una colpa nella proposizione di un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Le Motivazioni: Analisi del Ricorso Inammissibile
La Corte ha esaminato separatamente i due motivi, evidenziando per ciascuno le ragioni della sua inammissibilità. Questa analisi è fondamentale per comprendere i limiti dell’impugnazione davanti al giudice di legittimità.
Il Divieto di Valutazione nel Merito
Il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Corte di Cassazione di compiere una nuova valutazione delle prove, un compito che non le spetta. La Suprema Corte è un ‘giudice di legittimità’, non un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Il suo ruolo è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Il ricorrente, proponendo una ‘ricostruzione alternativa’, tentava di trasformare la Cassazione in un giudice di merito, invitandola a riconsiderare l’attendibilità di testimoni o le conclusioni dei periti. Come ribadito dalla Corte citando un proprio precedente (sentenza Cricchi, n. 36769/2004), il giudice di legittimità può solo verificare se una prova esiste e se il suo risultato è quello indicato in sentenza, senza poterne dare una diversa ‘lettura’.
La Genericità dei Motivi sul Trattamento Sanzionatorio
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, ma per una ragione diversa: la genericità. L’imputato si è limitato a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena, senza però indicare specifiche ‘carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità’ nella motivazione della Corte d’Appello.
Per contestare validamente la commisurazione della pena, non è sufficiente proporre un ‘risultato alternativo’ o affermare che le deduzioni difensive erano fondate. È necessario, invece, dimostrare in modo puntuale dove e perché il ragionamento del giudice di merito è stato viziato. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riscontrato che la sentenza d’appello aveva fornito una motivazione ‘puntuale, logica e non contraddittoria’ sia sul diniego delle attenuanti (a fronte di deduzioni difensive generiche) sia sulla congruità della pena rispetto alla gravità dei fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità e non su una diversa valutazione del merito. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione. Proporre ricostruzioni alternative dei fatti o lamentele generiche sulla pena si traduce quasi inevitabilmente in una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione economica.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione di effettuare una nuova valutazione delle prove e dei fatti, proponendo una ricostruzione alternativa. Questo esula dai compiti del giudice di legittimità, che non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
Cosa si intende per motivo di ricorso ‘generico’ in relazione alla pena?
Significa che il ricorrente si è limitato a lamentare il mancato riconoscimento delle attenuanti e l’entità della pena senza indicare precise carenze, omissioni o illogicità nel ragionamento della sentenza impugnata. Non basta proporre un risultato più favorevole, ma occorre dimostrare un vizio specifico nella motivazione del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene fissato equitativamente dal giudice (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38960 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38960 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/05/2024 della Corte d’appello di Messina dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo d’impugnazione Ł inammissibile perchØ con esso il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva in punto di affermazione della responsabilità, prospettando la possibilità di una ricostruzione alternativa e la conseguente violazione del principio del ragionevole dubbio, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende la sua inammissibilità, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene piø adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229690 – 01);
considerato che il secondo motivo d’impugnazione Ł inammissibile perchØ si denuncia la sentenza impugnata del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazioni in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, ma limitandosi a proporre un risultato alternativo delle emergenze processuali, pur a fronte di una motivazione puntuale, logica e non contraddittoria che, a sua volta, ha rilevato la genericità delle deduzioni in punto di riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e ha spiegato che la pena era congrua e proporzionata alla gravità dei fatti commessi;
rilevato , pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore
Ord. n. sez. 14422/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME