Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando i Motivi Riguardano il Merito e non la Legittimità
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, del 31 maggio 2024, offre un chiaro esempio dei limiti del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale: non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare le decisioni di merito del giudice precedente, come la determinazione della pena, se queste sono sorrette da una motivazione logica e sufficiente. L’esito, in questi casi, è un ricorso inammissibile con conseguente condanna alle spese per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello di Ancona con sentenza del 26 ottobre 2023, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. L’oggetto della sua contestazione non riguardava la ricostruzione dei fatti o la sua colpevolezza, bensì il trattamento punitivo che gli era stato riservato. In particolare, il ricorso si concentrava sulla presunta inadeguatezza della pena inflitta e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, elementi che rientrano nella valutazione discrezionale del giudice di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle richieste del ricorrente, ma si ferma a un livello procedurale. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non erano ammissibili in sede di legittimità. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le motivazioni del ricorso inammissibile
La motivazione della Suprema Corte è netta e si fonda sulla distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è assicurare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che:
1. I motivi erano di merito: Le lamentele relative alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono questioni che attengono alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Non rappresentano una violazione di legge che possa essere censurata in Cassazione.
2. La motivazione era sufficiente e non illogica: La Corte ha verificato che la sentenza della Corte d’Appello era sorretta da una motivazione adeguata. Il giudice di secondo grado aveva giustificato in modo sufficiente e logico le sue scelte sul trattamento punitivo, esaminando le argomentazioni difensive. Non essendoci vizi di legittimità (come una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica), la decisione non era sindacabile.
Conclusioni: le implicazioni della sentenza
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. È inutile e controproducente basare il proprio appello su argomenti che chiedono alla Suprema Corte una nuova valutazione dei fatti o delle scelte discrezionali già operate dai giudici di merito. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche un’ulteriore condanna economica per il ricorrente. Per avere successo in sede di legittimità, è indispensabile individuare specifici vizi di legge o di motivazione, dimostrando che il giudice precedente ha commesso un errore nell’interpretare o applicare le norme giuridiche, oppure ha redatto una motivazione palesemente illogica o contraddittoria.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riguardavano la determinazione del trattamento punitivo, che è una valutazione di merito, e la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso non è consentito in ‘sede di legittimità’?
Significa che il motivo non riguarda una presunta violazione della legge o un vizio logico della motivazione, ma una contestazione della valutazione dei fatti o delle scelte discrezionali del giudice (come la misura della pena), che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27605 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
7
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dall legge in sede di legittimità in quanto afferenti alla determinazione del trattamento punitiv benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive nel giustificare sia il mancato riconoscimento delle generiche sia la misura della pena irrogata .
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 31 maggio 2024.