Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Chiude la Porta ai Fatti
Un’ordinanza della Corte di Cassazione riafferma un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Quando un ricorso si fonda su contestazioni fattuali già esaminate, la conseguenza è una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo caso offre uno spunto chiaro per comprendere i limiti dell’appello alla Suprema Corte e le ragioni che ne determinano il rigetto in rito.
La Vicenda Processuale
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello di Milano. L’appellante contestava la decisione dei giudici di merito, cercando di ottenere una revisione della valutazione dei fatti e della pena inflitta.
Tuttavia, la Corte di Cassazione, dopo aver esaminato gli atti, ha rapidamente concluso per l’inammissibilità del ricorso, senza entrare nel merito delle questioni sollevate.
Le Ragioni dietro al Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali, strettamente connessi alla natura del giudizio di legittimità. In primo luogo, ha evidenziato come le censure mosse dal ricorrente fossero semplici doglianze in punto di fatto. Si trattava, in sostanza, di una riproposizione di argomenti già adeguatamente vagliati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazioni giuridicamente corrette. La Cassazione non è un “terzo giudice” che può riesaminare come si sono svolti i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Un altro punto affrontato riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ricordato che queste non costituiscono un diritto dell’imputato. La loro concessione deve poggiare su elementi positivi che, nel caso di specie, non erano emersi. La motivazione della Corte d’Appello, basata sulla pericolosità della condotta, è stata ritenuta sufficiente e non illogica, giustificando così la decisione di non concedere lo sconto di pena. Inoltre, essendo la pena già stata contenuta quasi nei minimi edittali, non era necessaria una motivazione particolarmente specifica sul punto.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte sono chiare e didattiche. Il ricorso per Cassazione è ammissibile solo se denuncia vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un vizio di motivazione che sia palesemente illogico o contraddittorio. Non è consentito, invece, utilizzare questo strumento per sollecitare una nuova e diversa lettura delle prove o della ricostruzione storica dei fatti. I motivi presentati dal ricorrente sono stati qualificati come meri pretesti per ottenere una rivalutazione del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto fondato su motivi non consentiti dalla legge.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una declaratoria di inammissibilità. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, a tale esito conseguono precise sanzioni processuali: la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione rafforza il principio secondo cui l’accesso alla Corte di Cassazione deve essere rigorosamente filtrato, per evitare un sovraccarico del sistema con appelli che non hanno fondamento giuridico e che mirano unicamente a ritardare la definitività della sentenza.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si fonda su motivi non consentiti dalla legge, come le mere doglianze in punto di fatto, ovvero quando tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove già esaminata dai giudici di merito, anziché contestare la violazione di norme di diritto.
La negazione delle circostanze attenuanti generiche richiede sempre una motivazione complessa?
No. Secondo l’ordinanza, una motivazione sufficiente e non illogica, come quella basata sulla pericolosità della condotta dell’imputato, è adeguata per giustificare il diniego. Inoltre, se la pena è già prossima al minimo legale, non è richiesta una specifica motivazione sul punto.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1054 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1054 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 02/08/1984
avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legg sede di legittimità, in quanto costituiti da mere dloglianze in punto di fatto e riprod censure già adeguatamente vagliate e disattese, con corretti argomenti giuridici, dal giudi di merito. Infatti, la pena è stata contenuta quasi nei minimi edittali e dunque non ric specifica motivazione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è not non costituiscono un diritto dell’imputato ma devono essere fondate su elementi positivi no emersi, è stato sorretto da sufficiente e non illogica motivazione cioè sulla pericolosità condotta;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023.