Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a BARI il 01/12/1997
avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME / COGNOME; h /
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, 2 e 7 legge del 1967 e 697 cod. pen. alla pena di cinque anni e due mesi di reclusione e di 25.000,00 eu
di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla congruità della pena e alla mancata esclusione della recidiva;
Considerato che il primo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da suffi
e non illogica motivazione e da adeguato esame delle doglianze difensive, in quanto la sentenz impugnata, a fronte di fatti oggettivamente gravi (detenzione di cocaina, hashish, marijuana
una pistola con cinque colpi inseriti nel tamburo, ed ulteriori proiettili), ha fissato una pe contenuta (pena base fissata in sei anni di reclusione e 27.000,00 euro di multa, pari al min
edittale; aumento per la detenzione della droga leggera pari ad un anno di reclusione e 9.000, euro di multa; aumento per la detenzione della pistola pari a nove mesi di reclusione e 1.000
di multa, aumento per la detenzione delle ulteriori munizioni pari a 500,00 euro di mu riduzione di un terzo per il rito) e, nel concedere le circostanze attenuanti generiche equiv
alla recidiva, non ha motivato in ordine alla sussistenza della recidiva o al diniego prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva per l’assenza, in ordine a punti, di specifici motivi di gravame o di specifiche richieste in sede di conclusioni nel gi appello (la difesa, nell’atto di appello, ha chiesto solo la «concessione delle attenuanti gen equivalenti alla contestata recidiva» e, nelle conclusioni, si è riportata ai motivi di appel
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025.