Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27543 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27543 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAVA il 03/03/1951
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
1. Ritenuto che l’unico motivo di ricorso con cui NOME COGNOME lamenta vizio di motivazione, è inammissibile, in quanto aspecifico, prospettando delle
deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei riferimenti ai dati di fat che sorreggono le richieste.
Invero, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art.
581, cod. proc. pen., omettendo di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato
che, da ultimo, in particolare, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME
Rv. 268823, hanno affermato un principio noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione, così come anche quelli d’appello,
sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento oggetto di impugnazione.
Nell’atto di impugnazione non sono presenti riferimenti concreti alla vicenda processuale, ma sono enunciate censure astratte come tali riferibili a qualunque decisione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
DEPOSITATA
Il Presidente