Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un’impugnazione possa concludersi con una dichiarazione di ricorso inammissibile, una decisione che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare il merito della questione. Questo avviene quando i motivi presentati non rispettano i rigorosi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Analizziamo insieme i dettagli di questo caso per comprendere le ragioni dietro tale esito e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Venezia. Il ricorrente, ritenendo ingiusta la decisione dei giudici di secondo grado, ha deciso di adire la Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento. L’obiettivo era ottenere l’annullamento della sentenza di condanna, sollevando una serie di questioni che, a suo dire, ne inficiavano la validità.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza del ricorrente, ma si ferma a un livello preliminare, quello della validità stessa dell’impugnazione. La conseguenza diretta è la conferma definitiva della sentenza emessa dalla Corte d’Appello, con l’aggiunta di una condanna per il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il cuore del ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del giudizio di legittimità: i motivi del ricorso devono essere specifici e pertinenti, non generici. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che le doglianze sollevate fossero “aspecifiche e meramente oppositive”.
Questo significa che il ricorrente non ha individuato precise violazioni di legge o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, ma si è limitato a riproporre una lettura dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito, manifestando un dissenso generico rispetto alla decisione.
La Corte di Cassazione ha ribadito di non essere un “terzo grado” di giudizio dove si possono rivalutare le prove e i fatti. Il suo compito, in “sede di legittimità”, è unicamente quello di verificare la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza precedente. Poiché la Corte d’Appello aveva, secondo i giudici supremi, adeguatamente vagliato e disatteso le questioni difensive con argomenti privi di manifeste criticità, non vi era spazio per un riesame.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea un’importante lezione per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere una sua revisione. È indispensabile strutturare il ricorso su critiche giuridiche precise, puntuali e fondate, dimostrando dove e come i giudici precedenti abbiano commesso un errore di diritto.
Un ricorso basato su contestazioni generiche o sulla semplice riproposizione delle proprie tesi fattuali è destinato a scontrarsi con una declaratoria di ricorso inammissibile. Tale esito non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche un aggravio di costi per il ricorrente, chiamato a versare sia le spese del procedimento che una sanzione pecuniaria. La specificità e il rigore tecnico sono, quindi, i pilastri imprescindibili per un’impugnazione efficace davanti alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano considerati ‘aspecifici e meramente oppositivi’, ovvero non indicavano precise violazioni di legge ma si limitavano a contestare genericamente la decisione della Corte d’Appello.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata diventa così definitiva.
Cosa ha valutato la Corte riguardo al lavoro della Corte d’Appello?
La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse adeguatamente esaminato e respinto le questioni sollevate dalla difesa con argomentazioni prive di manifeste criticità, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti e gli elementi di prova.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 718 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il 01/10/1977
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sed di legittimità, perché costituiti da doglianze aspecifiche e meramente oppositiv
Considerato infatti che la Corte di appello ha adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti Privi di manifeste criticità rilevabili in questa se questioni sollevate dalla difesa (si vedano, in particolare, pag. 3, sulla pun ricostruzione delle vicende delittuose, nonché sui riscontri e sugli element conferma dell’ipotesi accusatoria);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 10/11/2023