Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su Motivi Generici
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione. Quando un ricorso inammissibile viene presentato, la Corte non entra nemmeno nel merito delle questioni, rigettando l’istanza con conseguenze anche economiche per il ricorrente. Analizziamo una decisione esemplare che chiarisce i confini tra critica legittima e censure generiche non consentite.
I Fatti del Caso
Tre individui, condannati dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi sollevati erano diversi:
* Un ricorrente lamentava la contraddittorietà della motivazione, l’illogicità nel bilanciamento tra attenuanti e recidiva e la mancanza di motivazione su specifiche richieste difensive.
* Gli altri due ricorrenti contestavano la validità della sentenza a causa di una presunta incompatibilità del giudice delle indagini preliminari e la violazione del principio “oltre ogni ragionevole dubbio”.
In sostanza, la difesa mirava a smontare la decisione della Corte d’Appello su più fronti, sia procedurali che sostanziali.
La Decisione della Corte: Un Ricorso Inammissibile su Tutta la Linea
La Corte di Cassazione ha respinto tutti i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. Questa decisione non si è basata su una valutazione del torto o della ragione dei ricorrenti nel merito delle accuse, ma esclusivamente sulla modalità con cui i ricorsi sono stati formulati. La Corte ha ritenuto che nessuno dei motivi presentati rispettasse i requisiti tecnici richiesti per un giudizio di legittimità.
Le Motivazioni: Aspecificità e Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte ha spiegato dettagliatamente perché ogni motivo fosse inaccoglibile.
Per il primo ricorrente, i motivi sono stati giudicati aspecifici. Essi, infatti, non facevano altro che riproporre questioni già analizzate e respinte dalla Corte d’Appello con una motivazione congrua e giuridicamente corretta. Inoltre, le sue critiche si traducevano in una richiesta di “lettura alternativa” delle prove, un’operazione che non è permessa in Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti.
Per gli altri due ricorrenti, la Corte ha smontato le argomentazioni con altrettanta nettezza.
1. Incompatibilità del Giudice: La Corte ha chiarito un punto procedurale cruciale. L’incompatibilità di un giudice non è un vizio che provoca la nullità della sentenza. È, invece, unicamente un motivo per chiederne la ricusazione durante il processo. Se la parte non si avvale di questo strumento nei tempi e modi previsti, non può lamentarsene in seguito per invalidare l’intero giudizio.
2. Violazione della Prova: Anche il motivo relativo alla violazione della regola dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” è stato respinto perché si risolveva nella proposta di una “diversa valutazione delle risultanze processuali”, un’attività di merito preclusa al giudice di legittimità.
Infine, anche il motivo aggiuntivo di uno dei ricorrenti sulla gestione della recidiva e delle attenuanti è stato considerato una mera censura di merito, incapace di dimostrare una reale illogicità nella motivazione della Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e focalizzato su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici manifesti nella motivazione), non su censure di merito. Formulare un ricorso inammissibile perché generico o volto a un riesame delle prove non solo è inutile, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una condanna a versare 3.000 euro.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi sono aspecifici, si limitano a riproporre questioni già decise con motivazione corretta, o sollecitano una diversa valutazione delle prove, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
L’incompatibilità di un giudice rende nulla la sentenza?
No. Secondo la Corte, l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente un motivo di ricusazione dello stesso e non un vizio che comporta la nullità del giudizio o della sentenza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43958 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43958 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il 24/06/1969 COGNOME NOME nato a NAPOLI il 27/07/1994 NOME nato a NAPOLI il 06/08/1990
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME deduce: con il primo motivo, la contraddittorietà della motivazione della condanna del ricorrente per il delitto di cui al capo B), in quanto la pronuncia assolutoria relativa ai capi A) e D) sarebbe fondata sulle medesime dichiarazioni accusatorie del coimputato NOME COGNOME; con il secondo motivo l’illogicità della ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva, fondata su precedenti penali risalenti; con il terzo motivo, la mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta esclusione della recidiva, al contenimento della pena base nel minimo edittale e alla determinazione in misura inferiore degli aumenti di pena per la continuazione;
Considerato che tali motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto si risolvono nella mera riproposizione di questioni già disattese con motivazione congrua e corretta giuridicamente dalla sentenza impugnata e, comunque, sollecitano una lettura alternativa delle risultanze processuali rispetto a quella operata nelle sentenze di merito, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, che il difensore di NOME COGNOME ed NOME COGNOME deduce, con il primo motivo la nullità della sentenza per effetto dell’incompatibilità del giudice delle indagini preliminari, che avrebbe giudicato delle dichiarazioni di COGNOME nel precedente procedimento penale n. 693/2018 R.G.N.R., con il secondo motivo, la violazione della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio;
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto l’incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (ex plurimis: Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, COGNOME, Rv. 282136 – 01) e il secondo motivo è diverso da quelli consentiti dalla legge, in quanto si risolve nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato che il terzo motivo proposto per COGNOME relativo al vizio di motivazione in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva contestata o alla concessione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza è inammissibile per aspecificità e si risolve nella proposizione di mere censure di merito, che non dimostrano l’illogicità della motivazione della Corte di appello sul punto;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.