Ricorso Inammissibile per Manifesta Illogicità: La Cassazione Conferma la Condanna
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti la logicità delle argomentazioni presentate. Quando un’impugnazione si basa su giustificazioni palesemente contraddittorie, l’esito più probabile è una dichiarazione di ricorso inammissibile. Questo caso specifico riguarda una vicenda in cui la versione dei fatti fornita da un ricorrente è stata giudicata così implausibile da non superare il vaglio di legittimità.
I Fatti di Causa
La vicenda trae origine da un controllo effettuato presso l’abitazione di un soggetto sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Durante il controllo, i militari hanno accertato la presenza del solo fratello del detenuto, il quale ha dichiarato che quest’ultimo si trovava in casa. Tuttavia, successivi accertamenti hanno smentito tale affermazione.
Il ricorrente, per giustificare la sua condotta e l’allontanamento del fratello, ha fornito una versione dei fatti che è stata al centro dell’analisi giudiziaria. Egli ha sostenuto che il fratello fosse immerso in un sonno così profondo da non aver sentito il campanello, suono che invece i militari avevano percepito anche dall’esterno. In modo contraddittorio, ha poi aggiunto che lo stesso fratello, su sua richiesta, si sarebbe svegliato per autorizzarlo a prendere le chiavi dell’auto con cui si sarebbe poi allontanato.
L’analisi sul ricorso inammissibile della Corte
La Corte di Appello aveva già esaminato e smentito questa tesi, apprezzando con completezza le risultanze probatorie emerse nel corso del processo. La difesa del ricorrente, basata su questa ricostruzione, era stata giudicata infondata e priva di plausibilità. Di fronte a tale decisione, il condannato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, riproponendo sostanzialmente le medesime argomentazioni.
La Corte Suprema ha osservato che i motivi del ricorso non introducevano nuovi elementi di diritto, ma si limitavano a riproporre le stesse censure di fatto già adeguatamente valutate e respinte nel grado precedente. Questo tipo di impugnazione, che mira a ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda, esula dalle competenze della Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi sulla manifesta illogicità e contraddittorietà della giustificazione addotta. I giudici hanno sottolineato l’insostenibile ipotesi secondo cui una persona, talmente addormentata da non essere svegliata da un forte rumore come un campanello, potesse poi interagire lucidamente per autorizzare un’altra persona a prendere le chiavi di un veicolo.
Questa palese contraddizione ha reso la tesi difensiva del tutto implausibile, confermando la correttezza della valutazione effettuata dalla Corte di Appello. La Cassazione ha ribadito che il ricorso non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per riesaminare i fatti, ma deve fondarsi su vizi di legittimità. In questo caso, non solo non sono stati ravvisati vizi, ma le argomentazioni proposte sono state giudicate intrinsecamente deboli e auto-contraddittorie.
Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso, accompagnata dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: le impugnazioni devono essere fondate su argomentazioni giuridicamente rilevanti e logicamente coerenti. Presentare giustificazioni fantasiose o contraddittorie non solo non porta all’accoglimento del ricorso, ma può comportare ulteriori conseguenze economiche per il soccombente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, e la giustificazione fornita dal ricorrente è stata ritenuta manifestamente illogica e non plausibile.
Qual era la giustificazione del ricorrente ritenuta non credibile?
Il ricorrente ha sostenuto che il fratello, agli arresti domiciliari, era così profondamente addormentato da non sentire il campanello suonato dai militari, ma che si sarebbe poi svegliato per autorizzarlo a prendere le chiavi dell’auto e ad allontanarsi. La Corte ha considerato questa versione dei fatti contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16009 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16009 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALBA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo e secondo motivo /con cui si assume che la dichiarazione resa dal ricorrente secondo cui il fratello, sottoposto agli arresti domiciliari, fosse presente in momento del controllo al operato dai militari, sono declinati in fatto e riproduttivi di i censure adeguatamente smentite dalla Corte di appello / che ha con completezza apprezzato le risultanze probatorie da cui emergeva la smentita dell’ipotesi sostenuta nel corso dell’es testimoniale (pag. 6), tenuto conto della non plausibile ipotesi a mente della quale il f detenuto, immerso nel sonno tanto da avergli impedito di sentire il suono del campanello, sent dai militari anche dall’esterno, avesse poi, a richiesta del germano, autorizzato il medesi prendere le chiavi dell’autovettura con cui si allontanava dall’abitazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22/03/2024.